Convertibilità del permesso per cure mediche richiesto prima della riforma (Cons. Stato n. 2397 del 20.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regime transitorio di cui all’art. 7, comma 2, del D.L. n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, va interpretato in senso elastico: il riferimento alla disciplina previgente ricomprende anche la disciplina della conversione dei titoli di soggiorno, quale parte integrante della relativa regolamentazione. Ne consegue che il divieto di conversione introdotto dall’art. 7, comma 1, lett. a) non opera per i permessi per cure mediche rilasciati in forza dell’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998 e richiesti prima del 6 maggio 2023, anche quando l’istanza di conversione sia stata presentata dopo tale data. La soluzione ermeneutica contraria comprimerebbe il diritto alla salute e il diritto al rispetto della vita privata ex art. 8 CEDU, oltre che il principio unionale del legittimo affidamento.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero titolare di un permesso di soggiorno per cure mediche, presentava in data 3 agosto 2023 istanza di conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato, avendo reperito regolare attività lavorativa. La Questura competente dichiarava inammissibile l’istanza, applicando l’art. 19, comma 2, lett. d-bis), d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 50/2023.

Il TAR Toscana respingeva il ricorso, ritenendo il permesso per cure mediche non convertibile dopo l’abrogazione dell’art. 6, comma 1-bis, lett. h-bis), d.lgs. n. 286/1998 e negando l’operatività del regime transitorio, poiché l’istanza era successiva all’entrata in vigore del decreto legge. Lo straniero proponeva appello, invocando la tutela del diritto alla salute e l’illegittimità dell’applicazione retroattiva della riforma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione assorbente nell’esatta interpretazione dell’art. 7, comma 2, del D.L. n. 20/2023. La disposizione fa salva la disciplina previgente “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Secondo il Consiglio di Stato, il termine “istanze” non può essere riferito alle sole istanze di conversione: esso designa le domande di rilascio del titolo originario, là dove il titolo sia stato conseguito prima della riforma.

L’interpretazione si fonda su una lettura diacronica e sistematica. La Corte ripercorre l’evoluzione della protezione complementare, dal permesso per motivi umanitari ai permessi per casi speciali introdotti dal d.lgs. n. 113/2018, fino alla convertibilità sancita dal D.L. n. 130/2020 e alla successiva stretta del D.L. n. 20/2023. In questo quadro la disposizione transitoria garantisce il rispetto dei diritti fondamentali, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul ragionevole e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti (Corte cost. nn. 88/2023 e 202/2013).

Il Collegio richiama anche i propri precedenti, che hanno riconosciuto identico regime di conversione al permesso per protezione speciale e a quello per cure mediche (ord. n. 3747/2024 e ord. n. 3313/2024), nonché la giurisprudenza di legittimità (Cass. ord. nn. 28161, 28162, 28195 del 6 ottobre 2023). Il comma 2 dell’art. 7 non consente di introdurre una condizione ostativa implicita, limitativa di un diritto rilevante.

Il confronto con il comma 3 dell’art. 7, valorizzato dal primo giudice, conferma invece la necessità di garantire l’ultrattività della precedente disciplina di conversione. Diversamente si determinerebbe una disparità di trattamento tra soggetti in condizioni analoghe quanto alla possibilità di convertire il titolo già concesso. L’appello è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento questorile, compensazione delle spese del doppio grado e ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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