Piena disponibilità dell’interesse al ricorso e improcedibilità sopravvenuta (TAR Sicilia n. 2786 del 31.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso: il ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che prendere atto della dichiarazione e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ossia per il venir meno di una delle condizioni dell’azione. Resta fermo l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite. La declaratoria presuppone che la rinuncia all’interesse sia espressa e intervenuta prima della decisione.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di una villa antica, impugnavano la determinazione in sanatoria n. 14 del 30.09.2019, con cui il Comune aveva rilasciato alla società controinteressata il titolo edilizio per l’ampliamento del quinto piano (attico) in corrispondenza del confine sud del loro immobile, unitamente al parere della Soprintendenza e agli atti presupposti. Deducendo la compromissione delle vedute panoramiche, ne chiedevano l’annullamento per violazione dell’art. 3 e dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e per carenza dei presupposti rispetto all’art. 32 della legge n. 269/2003.
Nel corso del giudizio la Corte di Appello confermava la condanna del Comune e della società al risarcimento del danno per la compromissione delle vedute e per l’omesso esercizio dei poteri sanzionatori. I ricorrenti depositavano quindi un atto di dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che il diritto al risarcimento era ormai riconosciuto in via definitiva e che i titoli edilizi non rilevavano più a tal fine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’esame sulla sola questione dello stato dell’interesse, non esaminando nel merito i motivi di illegittimità. La dichiarazione depositata dai ricorrenti prima della trattazione della causa viene qualificata come esercizio della facoltà di non coltivare più l’azione.
Il Tribunale richiama il principio della piena disponibilità dell’interesse al ricorso, in forza del quale la parte può provocare la presa d’atto del giudice: questi, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità. La carenza sopravvenuta dell’interesse integra il venir meno di una delle condizioni dell’azione, con esito distinto dall’inammissibilità originaria.
A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216, Consiglio di Stato, sez. II, 31 luglio 2023, n. 7422 e T.A.R. Catania, sez. I, 18 luglio 2022, n. 1931. Tali precedenti confermano che la rinuncia all’interesse, intervenuta prima del trattenimento della causa in decisione, vincola il giudice alla declaratoria di improcedibilità.
La Corte chiarisce che l’esito non esime dall’onere di regolare le spese: pur dichiarando l’improcedibilità del ricorso, il Collegio dispone la compensazione delle spese in via d’eccezione, in ragione della peculiarità della fattispecie, ossia dell’evoluzione del contenzioso civile sottostante. La sentenza ordina inoltre che sia eseguita dall’autorità amministrativa e dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
La pronuncia resta sul piano processuale: non si pronuncia sui titoli edilizi impugnati, che rimangono estranei alla decisione, e definisce il giudizio con la sola declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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