Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Marche n. 211 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza al giudicato e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, è nominato commissario ad acta il dirigente ministeriale competente, che assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza. La sola nomina del commissario, in funzione acceleratoria, giustifica il rigetto della domanda di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., in assenza di particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento. L’inadempimento non contestato al momento della proposizione del ricorso fonda la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese, distratte a favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 460 del 22 dicembre 2023, il riconoscimento del diritto all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo.
Formatosi il giudicato, attestato dalla cancelleria in data 26 luglio 2024, il ricorrente ha lamentato la mancata esecuzione del titolo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo il pagamento delle somme liquidate in sentenza. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa è decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha sottolineato che l’Amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine di legge.
Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, ove non vi abbia già provveduto nelle more, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero dovrà attivarsi fornendo la propria collaborazione alle Amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della “Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali” presso il Ministero. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi di un funzionario delegato e della struttura organizzativa regionale.
È stata invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Le spese, non controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, sono state poste a carico dell’Amministrazione e liquidate in euro 600,00 per compensi, oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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