Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Marche n. 212 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ne dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione al titolo, assegnando un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza. La richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. è rigettata quando non emergono particolari motivi di urgenza e la sola nomina del commissario risulta sufficiente in funzione acceleratoria. L’amministrazione inadempiente è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte a favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il diritto della ricorrente all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condannando l’amministrazione all’esecuzione della relativa prestazione. Sulla sentenza, ritualmente notificata, si è formato il giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 22 novembre 2024.

La ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e agisce per il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituisce con memoria di stile. All’udienza camerale la causa è trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la procedibilità del ricorso. Essa è affermata in ragione del decorso, dopo la notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e prima della proposizione del ricorso, del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La verifica del termine costituisce presupposto dell’azione di ottemperanza.

Nel merito il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Tribunale rileva che l’amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, una volta decorso il termine di legge.

Il ricorso è dunque accolto e viene dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, qualora a ciò non abbia già provveduto nelle more del giudizio. A tal fine è assegnato il termine di 30 giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Il Ministero deve attivarsi perché l’adempimento avvenga nel termine, collaborando con le amministrazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.

Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali presso il Ministero. Questi assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, anche attraverso un funzionario delegato e avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

È invece rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, in funzione acceleratoria, la sola nomina del commissario. Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’amministrazione è condannata al pagamento, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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