Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 162 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario del lavoro, accerta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. — passaggio in giudicato del titolo e inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 — e ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, dispone l’esecuzione in via sostitutiva mediante commissario ad acta, nominando il dirigente della stessa amministrazione resistente. In tal caso non è dovuto alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il giudice amministrativo condanna altresì l’amministrazione alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro e Previdenza, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, l’importo di € 500 per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi € 1000.
Il titolo era munito di attestazione di conformità e notificato all’amministrazione. Non essendo seguita l’esecuzione spontanea, la parte ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, dalla documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. Sussiste, in particolare, il passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, risultante da attestazione, ed è decorso inutilmente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva, quale commissario ad acta, il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario di adeguata competenza.
Quanto al compenso, il giudice ha escluso che spetti alcunché, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Il Collegio richiama sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il giudice ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138 del 2015. Ha infine disposto il pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute. Le spese, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza e sono determinate in € 189,00.
Nota della Redazione
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