Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per somme dovute (TAR Sicilia n. 160 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è accolto quando risultino accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, in caso di infruttuoso decorso, nomina un commissario ad acta con facoltà di delega. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza compenso, per rientrare il munus nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di ciascuno, di somme erogabili mediante carta docenti o analoghi buoni elettronici. Il titolo era passato in giudicato e l’amministrazione era rimasta inerte.
Non avendo ottenuto spontaneamente quanto riconosciuto, la parte ha proposto ricorso davanti al giudice amministrativo per far valere l’inadempimento della pubblica amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato i presupposti dell’azione di ottemperanza. La documentazione versata in atti attestava il passaggio in giudicato della sentenza azionata e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato condannato a provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Nell’ipotesi di inutile decorso di detto termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un dirigente del medesimo ufficio. La nomina è stata disposta senza compenso, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia.
Quanto alle spese, liquidate secondo la soccombenza, il Tribunale ha fatto ricorso ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.