Carta docente a tempo determinato: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2178 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è ammissibile quando il ricorrente invoca l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione debitrice. Incombe sull’amministrazione, secondo il principio dell’onere della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., allegare e dimostrare i fatti estintivi o impeditivi, e in particolare l’avvenuto adempimento. La mera costituzione in giudizio senza alcuna deduzione non integra prova dell’esecuzione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’adempimento entro un termine e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza. La penalità di mora può essere esclusa quando risulta manifestamente iniqua in ragione della natura del credito e del tempo trascorso.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato per diversi anni scolastici, ha ottenuto dal Tribunale di Catania una sentenza che accertava il suo diritto a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo nominale indicato nel titolo. La pronuncia è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione.

Rimasta la sentenza del tutto ineseguita, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione o ritardo successivo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza eccepire l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione: la pretesa si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato, sorretto da idonea documentazione, con rituale notifica della pronuncia all’amministrazione debitrice. Il ricorso è pertanto ammissibile.

Nel merito, il TAR ha richiamato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi vi ha interesse, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. Poiché la ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, ossia la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, spettava al Ministero allegare e provare la sopravvenuta inefficacia di quel titolo. L’amministrazione, costituitasi, non ha però formulato alcuna deduzione in ordine all’inadempimento contestato, né ha offerto alcuna giustificazione dell’inerzia.

Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante attribuzione della carta elettronica del docente, per il valore nominale indicato nel titolo, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il TAR ha escluso il rimborso delle spese di precetto, perché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega, per provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni. Il compenso è stato escluso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dalla legge n. 208/2015.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio l’ha ritenuta non dovuta, risultando manifestamente iniqua in considerazione del tempo trascorso, della natura del credito e dell’entità delle somme. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione e liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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