Offerta economica e verifica di anomalia facoltativa nella gara di servizi (TAR Sicilia n. 2172 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nella gara di appalto di servizi, quando il disciplinare di gara impone al concorrente di indicare esclusivamente l’importo complessivo e il prezzo unitario offerto, l’offerta economica non è invalida per la mancata specificazione analitica dei singoli costi che concorrono alla formazione del prezzo. L’allegazione di un dettaglio dei costi non richiesto costituisce documento ulteriore, inidoneo a determinare l’esclusione dalla procedura, non essendo comminata alcuna sanzione espulsiva per le prescrizioni redazionali dell’offerta economica. La decisione dell’amministrazione di non procedere alla verifica di anomalia facoltativa, nei casi in cui la norma non la imponga, integra esercizio di ampia discrezionalità, non bisognosa di particolare motivazione e sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o decisivo errore di fatto.
Il Fatto
L’A.S.P. di Siracusa, in qualità di capofila di una gara consorziata con le Aziende sanitarie di Ragusa e Catania, indiceva una gara-ponte per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari, suddivisa in tre lotti territoriali e aggiudicabile con il criterio del minor prezzo.
La società ricorrente partecipava per tutti i lotti. All’esito delle verifiche di cui all’art. 17 del d. lgs. n. 36/2023, l’Azienda aggiudicava il Lotto 3 alla controinteressata. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione deducendo l’erronea formulazione dell’offerta economica, per omessa indicazione del costo dei contenitori e della sede logistica, e l’omessa valutazione dell’anomalia dell’offerta ex artt. 54 e 110 del d. lgs. n. 36/2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso e ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni in rito della controinteressata. Il punto di partenza è il paragrafo 12.3 del disciplinare di gara, che richiede l’offerta economica generata dalla piattaforma telematica, con l’indicazione dell’importo biennale complessivo e del prezzo unitario al chilogrammo, vietando riserve e condizioni.
L’aggiudicataria aveva indicato un prezzo unitario e un importo complessivo, allegando un dettaglio sui costi di personale, trasporto e smaltimento. Per il Tribunale l’offerta è corretta: nessuna disposizione della lex specialis richiedeva la specificazione del costo dei contenitori né quello della sede logistica.
Il dettaglio allegato è qualificato come documento ulteriore, non richiesto ai fini della valida formulazione dell’offerta. La sua allegazione non poteva comportare l’esclusione dell’aggiudicataria: al più, poteva non essere esaminata dalla stazione appaltante, mancando una sanzione espulsiva per le prescrizioni redazionali dell’offerta economica.
Il Collegio osserva inoltre che l’offerta tecnica conteneva l’impegno a una sede operativa con magazzino a Catania — impegno non previsto dalla lex specialis — e le caratteristiche qualitative dei contenitori, senza indicazione dei relativi costi, coerentemente con il paragrafo 12.2 del disciplinare, che vieta indicazioni economiche nella documentazione tecnica a pena di esclusione. È pertanto ragionevole che i costi dei contenitori siano stati ricompresi nella voce costi di smaltimento.
Quanto all’anomalia, il Tribunale richiama il principio secondo cui la scelta di procedere alla verifica facoltativa è discrezionale e sindacabile solo per manifesta illogicità o decisivo errore di fatto (Cons. Stato sez. V, 28 marzo 2025, n. 2612). Nel caso concreto l’Azienda ha potuto valutare la congruità grazie ai costi e all’utile esplicitati dall’aggiudicataria, mentre i prezzi unitari offerti da tutti i concorrenti risultano similari, confermando la sostenibilità del servizio. L’aggiudicazione è quindi legittima; le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.