Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3086 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. L’amministrazione convenuta che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento resta inadempiente, secondo il principio dell’art. 2697 cod. civ. che pone a carico di chi eccepisce i fatti estintivi l’onere della prova. Il giudice amministrativo ordina quindi l’esecuzione entro un termine e, in caso di persistente inottemperanza, nomina il commissario ad acta. È inoltre dovuta la somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi del giudicato. Il commissario individuato in un dirigente della stessa amministrazione non ha diritto a compenso.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire a ciascuno dei ricorrenti la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori. Il titolo è stato notificato e non è più impugnabile per decorso dei termini.
I ricorrenti hanno proposto ricorso per ottemperanza lamentando il perdurante inadempimento dell’amministrazione e hanno chiesto la nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., oltre agli interessi legali a titolo di astreinte. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti di una ricorrente. La sentenza da eseguire aveva infatti dichiarato l’incompetenza per territorio del Tribunale in favore di altro ufficio in relazione alla posizione di quella docente, sicché la condanna non poteva riguardarla.
Nel resto il ricorso è stato accolto. Il giudice ha qualificato il titolo come sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, categoria per cui l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’azione di ottemperanza. Ha verificato il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e del termine di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché la documentata notificazione del titolo all’amministrazione.
Sul merito, il Tribunale ha rilevato che il Ministero non ha contestato specificamente il titolo eseguendo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha applicato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., riconoscendo l’obbligo giuridico dell’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza.
Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica, se anteriore. Ha accolto la domanda di pagamento della somma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola agli interessi legali sugli importi del giudicato, con dies a quo dal trentesimo giorno dalla comunicazione della sentenza e dies ad quem dal giorno dell’esecuzione o dell’insediamento del commissario.
Per il caso di ulteriore inadempienza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale competente, con facoltà di delega. Ha escluso il compenso in capo al commissario, in quanto dirigente dello stesso Ministero, richiamando per analogia il disposto dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come richiamato dalla legge n. 208/2015, e citando plurimi precedenti conformi dei TAR. Le spese sono state liquidate con distrazione a favore del procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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