Ottemperanza al decreto ingiuntivo e nomina del commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 3087 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, riconducibile ai provvedimenti giurisdizionali di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. L’amministrazione che non contesti specificamente il titolo esecutivo e non provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione al provvedimento, gravando su di essa l’onere della prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. In caso di perdurante inottemperanza il giudice nomina il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., e la disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con esclusione del compenso quando il commissario sia un dirigente della stessa amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 409/2023, emesso dal Tribunale di Siracusa in funzione di giudice del lavoro, con il quale l’amministrazione era stata condannata ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 1.500,00, oltre interessi legali. Il decreto, non opposto, era stato dichiarato esecutivo e notificato in forma esecutiva al Ministero.
Secondo la prospettazione della ricorrente, a fronte del titolo ormai definitivo l’amministrazione non aveva provveduto né al rilascio della carta né all’accreditamento della somma, essendo peraltro ampiamente decorso il termine dilatorio per la proposizione delle azioni esecutive. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica in via preliminare l’ammissibilità dello strumento. Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo rientra tra i provvedimenti giurisdizionali per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza; sono inoltre rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito del ricorso. È stata altresì documentata la notificazione del titolo all’amministrazione, come richiesto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Nel merito, il Collegio rileva il perdurante inadempimento del Ministero, che non ha specificamente contestato il titolo esecutivo, la sua idoneità all’esecuzione né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Trova applicazione il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.. Sussiste dunque l’obbligo giuridico di dare esecuzione al decreto.
Il Tribunale ordina pertanto all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio.
Sul compenso del commissario, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015. Tale disposizione, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro. Essendo nominato un dirigente dello stesso Ministero, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà diritto ad alcun compenso; il Collegio richiama sul punto T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 1706 del 2024, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 2024 e T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione a favore del procuratore dicharatosi anticipatario.
Nota della Redazione
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