Certificati bianchi: il GSE deve valutare in modo frazionato la RVC (Cons. Stato n. 3547 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego integrale della richiesta di verifica e certificazione (RVC) per un progetto standardizzato di impianti fotovoltaici, fondato sull’irregolarità di un solo intervento, viola il principio di proporzionalità ove non risulti che la domanda sia inscindibile. Non esiste alcuna norma che impedisca una valutazione frazionata della regolarità della domanda per ogni singolo impianto, anche in presenza di richiesta cumulativa. Il Gestore deve dare conto, con adeguata motivazione, della tempestiva rinuncia del proponente all’intervento critico e della sua eventuale irrilevanza sul conseguimento del beneficio. L’irregolarità parziale di un documento non ne determina la nullità integrale quando la parte viziata è separabile. Il provvedimento che omette tale valutazione è affetto da difetto di motivazione ed è annullato, con nuovo esame dell’istanza.
Il Fatto
Una società, in qualità di ESCo, presenta al GSE una richiesta di verifica e certificazione relativa a un progetto standardizzato per la realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20 kW, riconducibili alla scheda 7T. Il Gestore chiede integrazioni; la società le fornisce e, nella risposta, rinuncia espressamente a uno degli impianti, ritenuto critico per l’avvenuto accesso a un credito d’imposta non cumulabile con i certificati bianchi.
Dopo il preavviso ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990, il GSE rigetta la RVC nella sua interezza per la non cumulabilità dell’incentivo su un singolo impianto. La società impugna davanti al TAR Lazio, che respinge il ricorso ritenendo il progetto inscindibile e la motivazione sufficiente. Propone quindi appello, deducendo la possibilità di estromissione dell’intervento critico e il difetto motivazionale del diniego.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato individua la questione nella suscettibilità di valutazione frazionata del progetto energetico: stabilire se il GSE dovesse rigettare la RVC per intero o solo in parte qua. Il TAR aveva escluso l’applicazione dell’orientamento della Sezione secondo cui non esiste norma che impedisca la valutazione per singolo impianto, sul presupposto che il progetto standardizzato richieda omogeneità degli interventi.
La Sezione ribalta l’impostazione. In termini generali, l’irregolarità parziale non rende nullo l’intero documento: se la parte irregolare è separabile, l’atto può essere rettificato e ridotto. La soluzione va ricercata in concreto, non in astratto. Nel caso di specie non risulta che la RVC fosse inscindibile, così da impedire lo scorporo della parte illegittima.
Assume rilievo decisivo la condotta del proponente. La società aveva chiesto di rinunciare all’unico intervento critico, per evitare un effetto contagio sugli altri impianti immuni da vizi. Tale richiesta, formulata in spirito di leale collaborazione e prima della chiusura del procedimento, è tempestiva e trova riscontro documentale. A essa il GSE non ha dato alcuna risposta, né alcuna norma preclude di ridefinire i presupposti del beneficio su iniziativa dell’operatore.
Da qui il riconosciuto difetto di motivazione dell’atto impugnato in prime cure: il provvedimento non espone adeguatamente le ragioni del diniego e non si pronuncia sulla volontà di rinunciare all’impianto. La Corte richiama il proprio precedente (Cons. Stato, Sez. II, n. 4518 del 2023), che aveva già affermato la necessità di una valutazione frazionata e stigmatizzato la valutazione formalistica della domanda.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata, il ricorso di primo grado accolto e gli atti annullati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese del doppio grado, liquidate in € 6.000,00 oltre accessori, sono poste a carico del GSE secondo il canone della soccombenza.
Nota della Redazione
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