Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 3686 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica della sentenza. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione: l’amministrazione deve porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento. Il commissario ad acta nominato nel dirigente dello stesso Ministero non ha diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, con cui era stato accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore di € 2.000,00, oltre accessori.
Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare nel merito. La causa è stata discussa in camera di consiglio e posta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza posta a fondamento del ricorso è stata notificata presso la sede dell’ente il 17 ottobre 2024 ed è passata in giudicato, come attestato dal funzionario tecnico amministrativo presso il Tribunale di Catania.
Dal momento della notifica è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Il ricorso è pertanto fondato e va dichiarato l’obbligo del Ministero di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, con esclusione delle spese di lite liquidate nella sentenza ottemperanda, in quanto distratte in favore del difensore, estraneo al giudizio.
Il termine per l’esecuzione è fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza viene nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio, previa richiesta della parte ricorrente attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza.
Il Collegio ha precisato i poteri del commissario: allocazione della somma in bilancio ove manchi lo stanziamento, espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, reperimento materiale delle somme, con obbligo di relazione finale al Tribunale. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non giustificano l’inottemperanza.
Quanto al compenso, il commissario non ne ha diritto perché è un dirigente dello stesso Ministero resistente e l’attività rientra nella retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, dettato per i decreti emessi ai sensi della stessa legge, ritenendolo applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti conformi. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.