Ottemperanza al giudicato e condanna alle spese del giudizio esecutivo (TAR Calabria n. 185 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente che agisce per l’esecuzione di un titolo giudiziale formatosi davanti al giudice ordinario deve provare il passaggio in giudicato del provvedimento e la sua rituale notificazione all’amministrazione, mentre è onere della P.A. dimostrare di avervi dato esecuzione. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Le spese processuali del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e possono essere poste a carico del commissario, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di differenze retributive per complessivi € 2.993,94, oltre interessi dal dovuto al saldo, e delle spese di lite liquidate in € 980,00 con accessori. La sentenza, pubblicata il 22.02.2022, è passata in giudicato il 22.08.2022.
Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Calabria. L’amministrazione intimata, regolarmente evocata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il titolo ha autorità di cosa giudicata, come attestato dalla documentazione depositata, ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione. Verifica poi il rispetto dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, rilevando che è decorso il termine di 120 giorni previsto dalla norma.
Sul piano dell’onere probatorio il Tribunale richiama il principio per cui la P.A. deve provare di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, citando Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Nel caso concreto l’amministrazione non ha fornito alcuna dimostrazione, non essendosi neppure costituita.
Sussistono dunque tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., limitatamente al capo di condanna in favore del ricorrente e con esclusione delle spese processuali, distratte in favore del difensore che non agisce in proprio. Quanto agli accessori, non previsti dal titolo, il Collegio riconosce gli interessi corrispettivi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla pubblicazione del provvedimento, richiamando Cass. Civ., Sez. I, n. 3944/1999 e Cass. Civ., Sez. I, n. 11786/1990.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane del Ministero, che provvederà entro 90 giorni dall’istanza di parte e senza compensi.
Quanto alle spese del giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare (fattispecie affine, non espressamente disciplinata, come chiarito da Cons. Stato n. 1247/2016), il Collegio stabilisce che, in caso di mancata refusione nel medesimo termine di 30 giorni, al loro pagamento provvederà il commissario nominato. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, su ragioni di economia processuale e sul buon andamento, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza, richiamando per analogia gli artt. 95 e 510 c.p.c. in tema di spese dell’esecuzione forzata.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1282 c.c. – Interessi nelle obbligazioni pecunarie
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata