Ottemperanza a sentenza di condanna: inammissibile senza notifica del titolo esecutivo (TAR Sicilia n. 3697 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e integra una condizione dell’azione esecutiva il cui difetto è rilevabile anche d’ufficio. Prima dell’esaurimento del termine dilatorio il creditore non può agire in executivis per il pagamento di somme di danaro. Il ricorrente che non dimostri la previa notificazione del titolo giudiziale presso la sede reale dell’ente debitore rende il ricorso inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente propone giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Catania che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento di somme. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile.

Alla camera di consiglio il collegio dà avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. circa possibili profili di inammissibilità, per l’omessa dimostrazione della notifica della sentenza nelle forme e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La causa passa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua la questione nella necessità di verificare se sia stata rispettata la condizione cui l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 subordina l’azione esecutiva nei confronti delle pubbliche amministrazioni. La norma impone che le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme si completino entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e vieta al creditore di procedere prima di tale termine all’esecuzione forzata o alla notifica dell’atto di precetto.

Il collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il decorso dei centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione costituisce condizione di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, applicandosi la disposizione anche davanti al giudice amministrativo e restando il difetto rilevabile anche d’ufficio (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, sentenza del 29/12/2023, n. 7377). Sul punto richiama anche la propria sentenza di questa Sezione IV, 19 febbraio 2025, n. 665.

Nel caso concreto la ricorrente afferma in ricorso di avere notificato la sentenza in data 14 maggio 2024, ma nel fascicolo processuale non risulta alcuna documentazione a comprova. Manca dunque la prova della notificazione del titolo presso la sede reale dell’ente debitore e del conseguente decorso del termine dilatorio: il ricorso è inammissibile.

Il collegio esclude che l’assenza del difensore all’udienza camerale possa mutare l’esito. L’avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. è preordinato a consentire ai difensori di controdedurre in attuazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; il procuratore che non presenzi all’udienza rinuncia a tale facoltà (TAR Sicilia – Palermo, Sez. II, 15 novembre 2022, n. 3223; TAR Puglia – Lecce, Sez. I, 18 marzo 2022, n. 429). L’esito in rito, unito all’assenza di difese nel merito dell’amministrazione, giustifica l’integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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