Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1170 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che riconosce al docente il diritto alla Carta docente è eseguibile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., non essendo sufficiente la sola attività provvedimentale interna dell’amministrazione. La perdurante inerzia dell’amministrazione, decorso il termine di 120 giorni dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e la fissazione di un termine per l’esecuzione. All’inadempimento consegue la nomina del commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a mettere a disposizione del docente la Carta docente, per l’importo annuo indicato nel titolo e per gli anni scolastici ivi specificati, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario. Il titolo, notificato in forma esecutiva e divenuto definitivo, era stato eseguito solo quanto alle spese.

Il ricorrente ha quindi promosso il giudizio di ottemperanza davanti al TAR, chiedendo le misure attuative del giudicato, la nomina del commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. L’amministrazione, regolarmente intimata anche presso l’Avvocatura distrettuale, non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e ricostruisce l’ambito del giudizio di ottemperanza, che presuppone un giudicato rimasto ineseguito. Nel caso di specie l’amministrazione ha dato corso alla sola parte del titolo relativa alle spese giudiziali, mentre non risulta dimostrata la materiale corresponsione di quanto dovuto al docente a titolo di Carta docente.

La difesa erariale non ha offerto alcuna prova dell’avvenuto adempimento. Il TAR osserva che la corresponsione non incontra ostacoli di natura normativa, poiché il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni.

Non essendo conclusa l’attività esecutiva, il ricorso è accolto e viene dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo al ricorrente la Carta docente con le modalità indicate nella sentenza ottemperata. Al Ministero è assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, con ulteriore termine di 60 giorni e facoltà di avvalersi del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al pagamento.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *