Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1292 del 12.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla carta docente impone all’Amministrazione l’esecuzione integrale della prestazione, non potendosi considerare ottemperato il titolo per il solo fatto che siano state pagate le spese di lite. L’inottemperanza parziale legittima l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. e la nomina, sin d’ora, del commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. Il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituisce presupposto processuale dell’azione esecutiva e va verificato con riferimento alla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con la sentenza n. 299 del 6 settembre 2023, ha accertato il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nell’importo annuo di € 500,00, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, oltre al pagamento delle spese di giudizio distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il titolo è passato in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale emittente il 27.05.2024. Decorso il termine dilatorio dalla notifica effettuata il 6.09.2023, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni sul merito, documentando soltanto il pagamento delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma di riferimento del ricorso per ottemperanza e verifica in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali. La sentenza è passata in giudicato secondo l’attestazione della cancelleria; dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, avvenuta il 6.09.2023, risulta decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
Nel merito, il Tribunale accerta che l’esecuzione del giudicato è avvenuta solo con riferimento alle spese di lite. Non risulta, invece, e la circostanza non è contestata dall’Amministrazione, che il titolo sia stato ottemperato quanto alla fornitura della carta docente e alla messa a disposizione delle relative somme per le annualità indicate nella sentenza. L’inerzia dell’Amministrazione si configura dunque come inottemperanza parziale, idonea a fondare l’accoglimento del ricorso.
La resistenza del Ministero si limita alla documentazione del pagamento delle spese, circostanza che non esaurisce l’obbligo imposto dal titolo giudiziale. Il Collegio ordina pertanto all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione del ricorrente la carta e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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