Interesse ad agire del concorrente contro autorizzazione sanitaria e trasferimento di sede (TAR Sicilia n. 3753 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’operatore economico che assume di subire pregiudizio da un titolo autorizzatorio o da una voltura di accreditamento rilasciati ad altro operatore sanitario ha una posizione differenziata e qualificata, ma deve provare, ai fini dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. e art. 39 cod. proc. amm., che la modifica delle condizioni del mercato rilevante incide in modo immediato, diretto e concreto sulla propria sfera giuridica. Il criterio della vicinitas, anche commerciale, non vale da solo a integrare la condizione dell’azione. Incombe sul ricorrente l’onere di allegare elementi sintomatici di un’apprezzabile influenza economica, mediante presunzioni, sul piano del bacino di utenza o tra bacini interferenti. L’inammissibilità consegue al mancato assolvimento di tale onere, specie quando la sede di destinazione fosse già autorizzata per la medesima attività e non sia stata impugnata.
Il Fatto
Due strutture private di radiodiagnostica, convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, impugnavano l’autorizzazione con cui l’ASP aveva consentito il trasferimento di sede di un’altra struttura accreditata nel distretto di Milazzo, i nulla osta distrettuali e la nota assessoriale che aveva escluso la necessità di una verifica di programmazione trattandosi di spostamento e non di nuovo accreditamento. Con successivi motivi aggiunti censuravano il decreto assessoriale del 2009, che attribuisce ai direttori generali la competenza sul trasferimento delle strutture preaccreditate, e il decreto con cui l’Assessorato aveva disposto la voltura dell’accreditamento in favore della controinteressata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale disattende l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato, sez. III, n. 2393 del 2017 e n. 5591 del 2021, osserva che l’esercizio del potere autorizzativo presuppone una valutazione del settore e del fabbisogno, con impatto apprezzabile sulle condizioni dell’offerta. Il concorrente è quindi legittimato a contestare il titolo che conforma il mercato in cui intende operare.
Il ragionamento si sposta poi sull’interesse ad agire, che il Collegio tiene distinto dalla legittimazione e riconduce alla Cons. Stato Ad. Plen. n. 22 del 2021. L’interesse deve consistere in una lesione concreta e attuale e in un’utilità effettiva derivante dall’eventuale annullamento.
Applicando il criterio al caso, il Tribunale rileva che la sede di destinazione era già oggetto di un titolo abilitativo rilasciato all’attività libero-professionale del socio unico della controinteressata, rimasto non impugnato. La surrogazione di un operatore ad altro nella medesima attività e nello stesso sito non integra, da sola, il pregiudizio economico richiesto. Neppure la voltura dell’accreditamento incide sul budget, rimasto invariato per tutti.
Il criterio territoriale, invocato dalle ricorrenti, è ritenuto inidoneo a individuare un bacino di utenza comune. Una struttura gravita nel distretto di Messina, estraneo agli aspetti programmatori contestati; l’altra e la controinteressata ricadono nel distretto di Milazzo, che aggrega tredici Comuni e una popolazione rilevante, con altri operatori presenti. La distanza di circa otto chilometri, senza contiguità territoriale, rende inverosimile una polarizzazione dell’utenza.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto originario di interesse, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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