Il divieto prefettizio di detenzione armi non è escluso dalle sanzioni venatorie (Cons. Stato n. 3409 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative previste dall’art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 non esauriscono le reazioni dell’ordinamento a fronte di condotte penalmente rilevanti in materia venatoria. Esse non precludono all’Amministrazione l’esercizio del generale potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente di cui all’art. 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773. Il rapporto tra i due plessi normativi non è governato dal principio di specialità invocato in senso esclusivo dalla difesa dell’interessato. La condotta di esercizio della caccia con l’ausilio di un segnale acustico elettromagnetico, sanzionata penalmente, è di per sé idonea e sufficiente a fondare la prognosi di pericolo di abuso delle armi. Nessun ulteriore incombente istruttorio è esigibile dall’amministrazione una volta riconosciuta la legittimità del potere esercitato.
Il Fatto
Il Prefetto aveva adottato un decreto di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente nei confronti di un soggetto a carico del quale risultava un procedimento penale in materia venatoria. Il procedimento era stato archiviato per intervenuta oblazione, ma riguardava l’esercizio della caccia con l’ausilio di mezzi elettromagnetici, condotta sanzionata penalmente. Il destinatario impugnava il rigetto del ricorso gerarchico.
Il TAR Calabria, con sentenza n. 306/2025, accoglieva il ricorso. Riteneva che, a fronte della sola contestazione della fattispecie di cui all’art. 30, comma 1, lett. h), legge n. 157/1992, l’amministrazione non avrebbe potuto disporre il divieto, mancando ulteriori condotte da cui desumere il pericolo di abuso delle armi. Il Prefetto e il Ministero dell’Interno proponevano appello, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua il nodo della controversia nel rapporto tra la legge n. 157/1992 e il T.U.L.P.S. Il TAR aveva accolto l’eccezione secondo cui il principio di specialità della normativa venatoria escluderebbe l’applicazione del potere generale di cui all’art. 39 T.U.L.P.S.
Il Consiglio di Stato afferma un principio opposto e richiama la propria giurisprudenza: l’ordinanza n. 1806/2025 e le sentenze nn. 6840/2025 e 9983/2025, che il Collegio dichiara di condividere e alle quali si riporta anche ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.
La sentenza n. 9983/2025 ha in particolare escluso la lettura seguita dal TAR. Le sanzioni amministrative dell’art. 32 legge n. 157/1992, quali possibili conseguenze di condanne penali per reati previsti dalla medesima legge, non possono ritenersi esaustive delle reazioni dell’ordinamento né precludono all’amministrazione il potere di cui all’art. 39 T.U.L.P.S. L’appello è pertanto fondato.
Chiarita la fondatezza dell’unico profilo motivazionale della sentenza impugnata, il Collegio rileva che il TAR non si è pronunciato sulle ulteriori censure del ricorrente in primo grado. Quest’ultimo, costituitosi in appello, non le ha specificamente riproposte ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.
Quanto al dedotto vizio istruttorio, concernente l’inadeguata considerazione della personalità dell’interessato, il profilo è assorbito. Esso poggia sul presupposto che la condotta di caccia con segnale elettromagnetico non sia idonea a fondare la valutazione del pericolo di abuso delle armi. Riconosciuta invece la piena legittimità del potere, viene meno il presupposto logico della censura e nessun ulteriore incombente era ipotizzabile.
In accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è respinto perché infondato. Le spese del doppio grado sono compensate ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 cod. proc. civ., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, in ragione della peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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