Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1296 del 12.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente alla carta docente per determinate annualità impone all’Amministrazione di mettere a disposizione la carta e il relativo importo. Il pagamento delle sole spese di lite non integra ottemperanza del titolo, restando ineseguita la prestazione principale. Il ricorso per ottemperanza è pertanto fondato quando la parte pubblica non contesti l’inadempimento della prestazione dovuta. In caso di ulteriore inerzia, il giudice amministrativo nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, perché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, ha accertato con la sentenza n. 48 del 17 gennaio 2024 il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nell’importo di € 500,00 annui, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 28.05.2024.

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, dalla notifica effettuata il 18.01.2024, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo anche la nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito senza dedurre sul merito, documentando solo il pagamento delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., ha verificato in via preliminare l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo e la sua idoneità a fondare il giudizio di ottemperanza. La ricostruzione del giudicato e delle sue statuizioni ha costituito il primo passaggio del ragionamento.

Il punto decisivo riguarda l’ambito dell’esecuzione già intervenuta. Dagli atti risulta che la sentenza è stata eseguita solo con riferimento alle spese di lite. Non risulta invece, e la circostanza non è contestata, che il titolo sia stato ottemperato quanto alla fornitura della carta docente e alla messa a disposizione delle relative somme per le annualità indicate.

Su questa base il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato e lo ha accolto, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’ordine ha ad oggetto proprio la messa a disposizione della carta del docente e del relativo importo per gli anni scolastici del titolo.

Quanto all’inottemperanza futura, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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