Carenza di periculum in mora in pendenza di convocazione per rinnovo permesso di soggiorno (TAR Lombardia n. 745 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, la domanda di sospensione deve essere respinta quando non risulti il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm.. Tale requisito del periculum in mora difetta qualora l’Amministrazione abbia già formalmente convocato il richiedente, unitamente al datore di lavoro, per una data prossima, non ravvisandosi nelle more alcun pregiudizio attuale ed urgente che giustifichi l’adozione di una misura cautelare.
Il Fatto
Il cittadino egiziano — del quale sono state omesse le generalità — aveva presentato istanza per ottenere il rinnovo/conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato del titolo di soggiorno stagionale, scaduto nell’aprile 2025. L’Amministrazione aveva respinto l’istanza con decreto adottato nell’ottobre 2025 e notificato al richiedente nel gennaio 2026.
Avverso tale provvedimento di rigetto, il cittadino straniero ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento medesimo. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato.
La Motivazione del Tribunale
Alla camera di consiglio del 19 giugno 2026, il Tribunale ha esaminato la domanda cautelare sotto il profilo del requisito del periculum in mora, ritenendo in esso assorbente la verifica dei presupposti per la concessione della tutela richiesta.
Il Collegio ha osservato che il ricorrente risultava già convocato dall’Amministrazione, unitamente al datore di lavoro, per una verifica della propria posizione fissata al 9 luglio 2026, ossia in data successiva alla camera di consiglio ma prossima nel tempo. Da tale circostanza il Tribunale ha tratto il convincimento che, nell’intervallo tra la camera di consiglio e la data della convocazione, non emergesse alcun pregiudizio grave ed irreparabile tale da giustificare l’adozione di una misura cautelare.
La pronuncia si fonda, pertanto, non su una valutazione del fumus boni iuris (profilo sul quale il Tribunale non si è espresso), bensì esclusivamente sulla insussistenza del requisito del periculum: la pendenza di una procedura amministrativa già calendarizzata, finalizzata ad una nuova valutazione della posizione del richiedente, priva di urgenza la richiesta di tutela anticipatoria. In esito a tale verifica, la domanda cautelare è stata respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti e l’Amministrazione è stata onerata dell’esecuzione della presente ordinanza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.