Domanda risarcitoria da provvedimento annullato: onere della prova e perdita di chance (TAR Calabria n. 1012 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento dei danni da provvedimento amministrativo annullato il principio dispositivo opera con pienezza e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, non ravvisandosi l’asimmetria informativa che ne giustifica l’impiego. La perizia stragiudiziale non ha valore di prova, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato, ma solo di indizio, con valutazione rimessa al giudice di merito. La consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e non può esonerare la parte dal provare quanto assume, né essere disposta per colmare carenze probatorie. Il danno da perdita di chance non si commisura ai guadagni sperati, ma consiste nella definitiva perdita della possibilità di conseguire il bene della vita, ed è alternativo al lucro cessante.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce una struttura sanitaria privata autorizzata all’erogazione di numerose branche specialistiche ambulatoriali. A seguito di un controllo del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. sarebbe emersa l’effettuazione di prestazioni ecografiche non coperte da autorizzazione. Con provvedimento del 30 settembre 2021 la Regione Calabria ha disposto la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. a) l.r. 18 luglio 2008, n. 24.

Impugnato il provvedimento, il TAR lo ha annullato con sentenza del 21 marzo 2022, n. 511, per difetto di istruttoria e mancata partecipazione endoprocedimentale, rilevando che l’erogazione di prestazioni non autorizzate non poteva ricavarsi dal mero controllo cartolare delle fatture. La sentenza è passata in cosa giudicata. La società ha quindi agito per il risarcimento dei danni, quantificati in oltre due milioni di euro tra perdita di fatturato, interruzioni di rapporti professionali, mancato svolgimento di interventi programmati e perdita di chance di realizzare un polo radiologico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta la domanda per un’assorbente ragione di ordine probatorio: non è dimostrata l’esistenza di pregiudizi risarcibili causalmente ricollegabili all’efficacia del provvedimento di decadenza. Il percorso argomentativo muove da tre principi. Anzitutto, nell’azione risarcitoria il criterio della vicinanza della prova determina il riespandersi del principio dispositivo, non operando il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento (Cons. Stato, Sez. VII, 15 novembre 2023, n. 9796). In secondo luogo, la perizia stragiudiziale vale solo come indizio, al pari di ogni documento proveniente da terzo (Cass. Civ., Sez. I, 4 marzo 2025, n. 5667). Infine, la consulenza tecnica d’ufficio non può supplire alla deficienza delle allegazioni o delle offerte di prova della parte, né compiere indagini esplorative (Cass. Civ., Sez. III, 31 marzo 2025, n. 8498).

Su questa base il Tribunale esamina le singole voci. Il calo di fatturato nel periodo di chiusura dell’ambulatorio è allegato ma non dimostrato: contestato il dato dalla difesa regionale, l’allegazione necessitava di riscontro probatorio, non individuabile nella perizia di parte, e la consulenza tecnica non è utilizzabile a tale scopo. Le voci relative all’interruzione dei rapporti con i medici specialisti e all’impossibilità di eseguire gli interventi programmati non risultano specificate né documentate, e nessun elemento prova che la società indicata abbia avanzato richieste risarcitorie.

Quanto al danno all’immagine, allegato per la prima volta nella memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a., il Collegio rileva che manca qualsiasi evidenza di una conoscenza diffusa del provvedimento idonea a offuscare l’immagine professionale dell’operatore. La documentazione contabile prodotta in data 6 maggio 2025 è inoltre dichiarata tardiva.

Sulla perdita di chance relativa al polo radiologico il Tribunale opera una precisazione preliminare: il danno non coincide con la perdita del vantaggio economico, ma con la definitiva perdita della possibilità di conseguirlo, da valutare ex ante e alternativa rispetto al lucro cessante (Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2018, n. 9063; Cons. Stato, Sez. III, 24 maggio 2018, n. 3130). Nel merito, però, difetta in radice la prova che il provvedimento abbia conculcato la possibilità di realizzare il centro: la società ha ottenuto l’autorizzazione regionale all’esercizio della diagnostica per immagini con provvedimento del 9 dicembre 2022, n. 16173, avviando sia pure parzialmente le attività programmate. Nessun documento dimostra che, annullata la decadenza, essa non potesse realizzare la struttura, disponendo già di area, progetto e autorizzazione.

Al rigetto consegue la condanna alle spese in favore della Regione, liquidate in € 10.000 oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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