Ottemperanza al giudicato e carta docente: termine, commissario e penalità di mora (TAR Toscana n. 1317 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo, accertato che l’Amministrazione non ha eseguito la sentenza del giudice del lavoro che ha riconosciuto il beneficio economico della carta elettronica per la formazione dei docenti, ne dichiara l’obbligo di esecuzione e assegna un termine per gli adempimenti. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con sentenza divenuta esecutiva e passata in giudicato, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il medesimo giudice ha condannato il Ministero al pagamento delle annualità in cui la corresponsione è stata omessa, oltre interessi dal dovuto al saldo, e delle spese di lite con distrazione al procuratore antistatario.

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, e rimasta la sentenza ineseguita, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il ricorso è fondato. Dagli atti di causa non risulta che la sentenza sia stata eseguita, salvo che per le spese di lite. Sussiste dunque l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse della ricorrente e nei termini indicati nella sentenza civile.

Il Tribunale assegna all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione. L’oggetto dell’ordine è duplice: l’accertamento del diritto al beneficio della carta elettronica e il pagamento dell’importo corrispondente alle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, avanzata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti necessari e al pagamento delle somme ancora dovute.

Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute. La decorrenza è fissata dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, secondo l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione al difensore antistatario. La liquidazione tiene conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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