Il silenzio non si interrompe con l’avviso dell’istruttoria in corso (TAR Puglia n. 222 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento ex art. 117 c.p.a., l’obbligo dell’amministrazione di concludere con un provvedimento espresso, sancito dall’art. 2 legge n. 241/1990, non è soddisfatto dalla comunicazione con cui l’ente dà atto dell’istruttoria in corso e della necessità di rispettare l’ordine cronologico di protocollazione delle domande. Un atto siffatto ha natura endoprocedimentale e resta privo di effetti sulla posizione soggettiva dell’istante. Interrompe il silenzio solo il provvedimento che accolga o rigetti l’istanza, riconoscendo o negando il bene della vita richiesto. Accertato l’inadempimento, il giudice ordina di provvedere entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato quattro istanze per l’occupazione di suolo pubblico e l’installazione di altrettanti cartelli pubblicitari monofacciali, corredandole degli elaborati tecnici necessari. Non ricevendo alcuna determinazione conclusiva, ha proposto ricorso contro il silenzio serbato dal Comune resistente, deducendo la violazione dell’art. 2 legge n. 241/1990 e dell’obbligo di provvedere con atto espresso.

Il Comune si è costituito sostenendo di avere già risposto con una missiva con cui aveva rappresentato l’istruttoria in corso e la necessità di rispettare l’ordine cronologico delle domande ricevute. La causa è passata in decisione all’udienza del 05.02.2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la completezza dell’istanza: la ricorrente ha dato prova di avere indicato l’oggetto, il luogo e le caratteristiche indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione all’uso degli spazi pubblicitari. La domanda era dunque idonea a far sorgere in capo all’ente il dovere di provvedere.

Il thema decidendum si è concentrato sulla qualificazione della missiva opposta dall’amministrazione. Il Tribunale ha chiarito che il provvedimento capace di interrompere il silenzio è esclusivamente quello che accoglie o rigetta l’istanza del privato, riconoscendo o meno il bene della vita richiesto. La comunicazione con cui si dà atto della ricezione della domanda e dell’istruttoria in corso costituisce invece atto endoprocedimentale, privo di effetti sulla posizione del singolo.

Da qui la conclusione: a fronte dell’istanza della ricorrente sussiste l’obbligo dell’ente, secondo il principio generale di cui all’art. 2 legge n. 241/1990, di concludere il procedimento con un atto espresso. Il ricorso contro il silenzio è pertanto fondato e va accolto.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Comune di provvedere su tutte le richieste entro 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, o dalla notificazione se anteriore, disponendo la comunicazione anche in assenza di costituzione per assicurare l’esecuzione dell’ordine. Ha inoltre accolto la domanda di nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Segretario generale o comunale dell’ente con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, perché provveda nell’ulteriore termine di 30 giorni in caso di perdurante inadempimento. Le spese di lite, liquidate in 1.500,00 euro per compensi oltre accessori e contributo unificato, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente e distratte in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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