Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 1990 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di credito accertato con sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e non eseguito dall’amministrazione è tutelato mediante il giudizio di ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo di esecuzione e di fissare un termine per l’adempimento. La sola attività provvedimentale non equivale a esecuzione: occorre la prova della materiale corresponsione di quanto dovuto. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice nomina il commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva. Ai sensi dell’art. 112, terzo comma, cod. proc. amm., l’ottemperanza comprende anche la condanna al pagamento degli interessi e della rivalutazione sulle somme dovute.

Il Fatto

Il Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, con sentenza n. 110/2023 del 28 marzo 2023, ha accertato il diritto della ricorrente alla c.d. carta elettronica del docente, per l’importo di euro 500,00 annui e per gli anni scolastici indicati in sentenza, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a metterla a disposizione, oltre alle spese di giudizio attribuite al procuratore antistatario.

La sentenza, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato, è stata eseguita dall’amministrazione solo per le spese di giudizio. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta. Il Ministero, pur ritualmente notiziato, non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo costituito da una sentenza passata in giudicato, la sua notificazione all’amministrazione e l’inerzia di quest’ultima rispetto all’obbligo di fare ivi contenuto.

La difesa erariale è assente, ma ciò non esime il giudice dal verificare l’interesse ad agire e l’effettività della tutela. Il Collegio rileva che l’amministrazione non ha dimostrato in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente: la sola attività provvedimentale non integra esecuzione dell’obbligo accertato in sede civile.

Nessun ostacolo normativo si oppone alla corresponsione: il titolo esecutivo è stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed è ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30 e modificato dall’art. 44, terzo comma, del d.l. 30 settembre 2003 n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è accolto e si dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la carta docente con le modalità indicate in sentenza e gli accessori del credito. Il termine assegnato è di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Per il caso di inerzia, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, perché provveda nel successivo termine di sessanta giorni, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, del d.l. n. 669/1996. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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