Carta docente, ottemperanza al giudicato e controvalore pecuniario (TAR Campania n. 8250 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il creditore abbia notificato il titolo esecutivo e sia decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. Ove sia spirato il termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta a corrispondere il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione, dovendo il commissario ad acta porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00.
Il titolo non è stato impugnato ed è passato in giudicato. La notifica all’amministrazione è rimasta priva di esito e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso inutilmente. Di qui il ricorso, con richiesta di condanna al pagamento e di nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla norma invocata. L’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, per quanto riguarda il caso deciso.
I presupposti processuali risultano integrati. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. Il titolo è stato ritualmente notificato e il termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni è decorso senza esito.
Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il passaggio centrale riguarda l’ipotesi in cui sia spirato il termine biennale fissato nel titolo per la fruizione del beneficio. Il Collegio afferma che l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria esclude che il decorso del tempo estingua il diritto. Il mancato rispetto del limite temporale non dipende dalla ricorrente, ma da una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin da ora commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non sono cause legittime di impedimento: l’organo straordinario deve porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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