Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Abruzzo n. 431 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, tra cui rientra la sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto alla Carta elettronica del docente. Accertato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il Commissario ad acta con facoltà di delega e senza compenso. La penalità di mora dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va disposta quando la natura e l’esiguità del credito, unite alla fissazione di un ragionevole termine, rendano la misura sproporzionata rispetto allo scopo deterrente.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, adiva il giudice del lavoro per vedersi riconoscere il beneficio economico annuo di euro 500,00 finalizzato alla formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 628/2024 del 5 novembre 2024, accoglieva la domanda per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad adottare ogni atto necessario per consentire il godimento della Carta negli importi indicati.
La sentenza, notificata via PEC il 6 novembre 2024, non era impugnata e diveniva definitiva. L’Amministrazione non eseguiva: non corrispondeva il bonus né metteva a disposizione la Carta. Il ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza, notificato e depositato il 4 aprile 2025, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nullità di eventuali atti elusivi, la nomina del Commissario e la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si costituiva e documentava il pagamento delle sole spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e afferma che l’azione è ammissibile per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario divenute definitive, categoria nella quale rientra la pronuncia lavoristica invocata. La delimitazione del perimetro applicativo dell’istituto costituisce il passaggio che sorregge l’intera decisione.
Sul piano processuale il Tribunale verifica le condizioni dell’azione: il dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e il presupposto dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm., risultando il passaggio in giudicato dalla certificazione del cancelliere del 4 aprile 2025. Ritiene altresì integrato il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.
Nel merito, il giudicato risulta non adempiuto per la parte relativa alla Carta del Docente: il Ministero non ha rilasciato lo strumento con gli importi liquidati. Il ricorso va dunque accolto, con ordine di integrale esecuzione nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Collegio nomina sin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza maturare compenso, chiamato a provvedere in via sostitutiva entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inutile decorso del termine. È invece respinta la domanda di nullità di atti elusivi, non emergendo atti di tal genere.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale la esclude: la natura e l’esiguità del credito e il ragionevole termine assegnato impediscono di prevedere un ritardo significativo, sì che la misura coercitiva indiretta sarebbe sproporzionata e iniqua rispetto allo scopo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.