Accise sulle sigarette e onere fiscale minimo: legittimi gli atti applicativi, la domanda risarcitoria contro lo Stato-legislatore appartiene al giudice ordinario (TAR Lazio n. 11459 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere fiscale minimo (OFM) sulle sigarette, disciplinato dall’art. 39-octies del d.lgs. n. 504/1995, è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 183 del 2025 ne ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni di legittimità, pur evidenziando criticità rispetto al principio di proporzionalità e demandando al legislatore la reductio ad legitimitatem. Ne consegue che gli atti applicativi adottati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, i quali determinano l’OFM e le tabelle di ripartizione dei prezzi in modo del tutto vincolato, senza alcun margine discrezionale, sono legittimi e non possono essere annullati dal giudice amministrativo. La domanda risarcitoria fondata sulla lesione derivante da una legge dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale, qualificata come responsabilità dello Stato-legislatore per violazione del diritto dell’Unione europea, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo e appartiene a quella del giudice ordinario, trattandosi di lesione di diritti soggettivi.
Il Fatto
Le società ricorrenti, operanti nel mercato della produzione e commercializzazione di sigarette, hanno impugnato una serie di provvedimenti con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha determinato, per gli anni dal 2020 al 2025, il prezzo medio ponderato (PMP) e il conseguente onere fiscale minimo, ai sensi dell’art. 39-octies del d.lgs. n. 504/1995. Secondo le ricorrenti, il meccanismo di calcolo delle accise, basato su un PMP influenzabile dalle politiche di prezzo dei grandi operatori (che detengono circa il 90% del mercato), produrrebbe un effetto distorsivo della concorrenza, penalizzando i produttori di sigarette di fascia bassa e medio-bassa. Hanno pertanto chiesto l’annullamento degli atti e, con domanda proposta in corso di causa, il risarcimento dei danni.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure. Il Tribunale ha ricordato di aver già sollevato, in due occasioni, questione di legittimità costituzionale dell’art. 39-octies, commi 6, 7 e 8, del d.lgs. n. 504/1995, per contrasto con gli artt. 11 e 117 Cost., in relazione alla direttiva 2011/64/UE. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 183 del 9 dicembre 2025, ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni, non perché la disciplina sia esente da criticità, ma perché la pluralità di soluzioni possibili rende necessaria una scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Il Collegio ha quindi escluso che le pronunce di inammissibilità siano equiparabili a sentenze di accoglimento, qualificandole come decisioni interpretative di rigetto “monitorie” o “esortative”. Tali pronunce, pur segnalando l’esigenza di un intervento correttivo, non determinano l’illegittimità della norma. Di conseguenza, l’operato dell’Amministrazione, che si è limitata ad applicare in modo vincolato il parametro legale, è stato ritenuto legittimo, con conseguente insussistenza dei presupposti per una responsabilità aquiliana dell’Agenzia.
Il Tribunale ha inoltre escluso la possibilità di disapplicare la disciplina nazionale, in quanto la direttiva 2011/64/UE non ha efficacia diretta e, pertanto, il sindacato è riservato alla Corte costituzionale. Ha altresì escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ravvisando un’ipotesi di acte clair e ritenendo che un eventuale rinvio si risolverebbe in un’impropria richiesta di sindacato sulle pronunce della Corte costituzionale, in contrasto con la teoria dei controlimiti.
In relazione alla domanda risarcitoria, il TAR l’ha qualificata come azione proposta nei confronti dello Stato-legislatore, in quanto i danni lamentati deriverebbero direttamente dalla disciplina legislativa. Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, la responsabilità dello Stato-legislatore per violazione del diritto dell’Unione europea involge la lesione di diritti soggettivi ed è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo su tale domanda, assegnando i termini di legge per l’eventuale riassunzione.
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Nota della Redazione
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