Il punteggio numerico motivato da criteri analitici e analitica lex specialis resiste al sindacato del giudice amministrativo (TAR Sardegna n. 588 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione giudicatrice in sede di gara pubblica sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di macroscopici vizi di illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non potendo il sindacato sostituire la soggettiva valutazione dell’organo con una propria autonoma ricostruzione della qualità delle offerte. Il punteggio numerico attribuito ai singoli elementi di valutazione assolve all’onere motivazionale quando l’apparato di voci e sottovoci del disciplinare sia sufficientemente chiaro, analitico e articolato, tale da delimitare il giudizio della Commissione e da rendere comprensibile l’iter logico seguito. Le note sintetiche riportate nei verbali hanno funzione ancillare e non esauriscono gli elementi effettivamente valutati. La reiezione del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La società, classificatasi al quarto posto nella gara per l’affidamento di un Accordo Quadro per la fornitura di colonne per endoscopia chirurgica, ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 2, lamentando l’illegittimità dei punteggi attribuiti dalla Commissione con riguardo a tre voci tecniche: il videoprocessore UHD, la telecamera 2D/4K e l’insufflatore di CO₂. La ricorrente ha dedotto la violazione della lex specialis, l’illogicità, la contraddittorietà e la disparità di trattamento, nonché la carenza di motivazione dei giudizi espressi. Ha altresì chiesto il risarcimento in forma specifica e il subentro nell’accordo, evidenziando che la distanza dalla terza classificata era di soli 6,11 punti. Si è costituita la controinteressata, che ha proposto ricorso incidentale per contestare la mancata esclusione della ricorrente per difetto dei requisiti minimi, e l’Amministrazione, che ha difeso la correttezza dell’operato della Commissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il disciplinare di gara distingueva i criteri di valutazione in discrezionali, quantitativi e tabellari, prevedendo per i primi l’attribuzione di un coefficiente da parte di ciascun commissario, sulla base di livelli di valutazione predeterminati. Ha inoltre considerato che la prova pratica era finalizzata a verificare quanto dichiarato in offerta e che il punteggio, alla luce della specificità descrittiva, assolveva pienamente all’onere motivazionale, rivestendo la colonna “Note” un ruolo meramente ancillare.
Il Tribunale ha quindi dichiarato inammissibili le doglianze che pretendevano di sostituire la valutazione qualitativa della Commissione con una personale ricostruzione basata su singoli elementi tecnici, richiamando il consolidato orientamento che esclude il sindacato sostitutorio del giudice amministrativo. Le censure, infatti, si focalizzavano sulla comparazione delle offerte sulla base di aspetti altamente specifici, giungendo a contestare l’attribuzione di singoli punteggi.
Nel merito, il Collegio ha verificato che le valutazioni sui singoli criteri erano coerenti con gli atti di gara: la differenza di punteggio sul videoprocessore era contenuta e rifletteva la ponderazione di elementi complessi; la valutazione sulla telecamera, penalizzante per la ricorrente sull’aspetto ergonomico, trovava riscontro nelle notazioni sul “peso percepito” e sul “calore percepito”, elementi legittimamente considerati in relazione all’ergonomia dell’impugnatura; sull’insufflatore, la valutazione globale non poteva essere ridotta a una scomposizione atomistica di caratteristiche tecniche, essendo il giudizio espresso all’esito della prova pratica.
Quanto al motivo sulla carenza di motivazione, il Tribunale ha applicato il principio per cui il punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente quando i criteri di valutazione siano analitici e dettagliati. La Commissione ha operato una ponderazione tra aspetti oggettivi e soggettivi, senza che emergessero elementi di palese travisamento o illogicità manifesta.
Conseguentemente, il ricorso principale è stato rigettato e il ricorso incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la controinteressata conserva il bene della vita ottenuto. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
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Nota della Redazione
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