Carta del docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 195 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro, il TAR ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla condanna pecuniaria, con fissazione del termine e nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 deve risultare decorso alla data di notifica del ricorso per ottemperanza. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con una condanna pecuniaria e concorre con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela non alternativi. Sugli importi liquidati al valore nominale gli interessi decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..

Il Fatto

I ricorrenti chiedono al TAR Toscana l’esecuzione della sentenza con cui il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il diritto di una docente al riconoscimento della “carta del docente” — istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, nella misura di euro 500,00 annui al valore nominale, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi corrispondenti. La pronuncia ha inoltre liquidato le spese legali in favore del difensore, distrattario e anch’egli ricorrente.

La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita. I ricorrenti domandano quindi l’ordine di ottemperanza, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato l’11 aprile 2024 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. Alla data di notifica del ricorso per ottemperanza, il 19 settembre 2024, risulta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Nel corso del giudizio il Ministero ha corrisposto i soli importi dovuti a titolo di spese processuali in favore del difensore distrattario. Relativamente a tale capo si registra pertanto la cessazione della materia del contendere. È invece pacifica la persistente inottemperanza nei confronti della ricorrente, alla quale va accreditato l’importo complessivo di euro 2.000,00 tramite carta del docente, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Il TAR precisa il regime degli accessori. La sentenza posta in esecuzione esclude espressamente la debenza degli interessi sulle somme liquidate al valore nominale. Gli interessi possono quindi essere riconosciuti solo a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza stessa, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con termine di sessanta giorni. Accoglie inoltre la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, e con la nomina del commissario, secondo l’insegnamento di Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’integrale soddisfacimento. Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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