Accesso civico ai finanziamenti regionali e bilanciamento con i segreti commerciali (TAR Toscana n. 197 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 è riconosciuto a chiunque e non richiede motivazione, né la titolarità di un interesse personale vale a escludere la legittimazione dell’istante. Il diniego fondato sui limiti dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 impone all’amministrazione un bilanciamento concreto e proporzionato tra l’interesse pubblico alla conoscibilità e il pregiudizio agli interessi economici e commerciali, non essendo sufficiente un richiamo apodittico e assoluto alla tutela del know-how, senza valutare il parziale oscuramento. L’accesso documentale ex art. 22 e segg. legge n. 241/1990, invece, richiede la dimostrazione del nesso di strumentalità tra documento richiesto e situazione giuridicamente tutelata: l’ostensione è legittimamente negata quando gli atti ulteriori nulla aggiungono al thema decidendum del giudizio pendente.
Il Fatto
La società ricorrente, mandataria di un’ATI aggiudicataria di una gara indetta dall’Autorità di Sistema Portuale per la concessione di un’area demaniale nel porto di Livorno, aveva impugnato l’aggiudicazione la controinteressata. Nel giudizio era emerso che quest’ultima aveva collocato nell’area un bacino di carenaggio galleggiante, per il quale aveva ottenuto un finanziamento regionale. Per difendersi nel giudizio, e in vista di un ricorso incidentale, la ricorrente aveva chiesto alla Regione l’accesso a una serie di documenti relativi al contributo.
Il Dirigente regionale aveva opposto un parziale diniego, consentendo l’accesso solo al decreto di assegnazione e negando il resto, in ragione del rifiuto della controinteressata a tutela del proprio know-how e dell’assenza del nesso di strumentalità. La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto all’accesso documentale e civico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la nozione di interesse «diretto, concreto e attuale» dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, secondo Cons. Stato, Ad. Plen., n. 10 del 2020, e l’onere dell’istante di dimostrare il rapporto di strumentalità conoscitiva, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen., nn. 19, 20 e 21 del 2020. La valutazione va condotta ex ante sull’astratta pertinenza della documentazione rispetto alla res controversa.
Nel caso concreto, la ricorrente aveva motivato l’istanza con le esigenze di difesa nel giudizio sulla gara e aveva poi notificato il ricorso incidentale. Tuttavia il Tribunale ritiene che l’interesse conoscitivo sia già soddisfatto dalla trasmissione della determina di assegnazione: l’ulteriore verifica della legittimità del finanziamento si configura come interesse indiretto ed eventuale. Rileva solo che il contributo sia stato effettivamente concesso e che la controinteressata abbia dichiarato una circostanza vera; eventuali sopravvenienze o profili di illegittimità non arricchirebbero le difese già espletate. Manca dunque la stretta necessità, e il diniego sull’accesso documentale è legittimo.
Di diverso avviso il Collegio sull’accesso civico, che trova qui il suo terreno di elezione, essendo finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Il diritto spetta a «chiunque» e non è limitato quanto alla legittimazione soggettiva; la titolarità di un interesse personale non preclude l’esercizio, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 8522 del 2024, non potendo l’istante subire una deminutio rispetto al quisque de populo.
Quanto ai limiti dell’art. 5-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, la Regione non specifica quali segreti commerciali giustifichino il rifiuto. Il diniego è illegittimo perché la prevalenza data alle generiche esigenze di tutela del know-how è apodittica e assoluta, senza il bilanciamento in concreto né la valutazione di un parziale oscuramento dei dati sensibili. Il ricorso è pertanto accolto in tale parte, con ordine alla Regione di trasmettere la documentazione entro trenta giorni, specificando espressamente se non siano stati compiuti atti istruttori. Spese compensate.
Nota della Redazione
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