Carta docente e ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 614 del 22.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia accertato il diritto del docente alla carta docente e condannato l’amministrazione a metterla a disposizione. L’accoglimento presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di dare integrale esecuzione al giudicato. In caso di inerzia, il giudice assegna un termine all’amministrazione e nomina un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. Quanto alle spese di lite, in virtù del provvedimento di distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., è legittimato a chiedere l’esecuzione del giudicato il solo difensore distrattario, non la parte vittoriosa.

Il Fatto

Il Tribunale ordinario di Prato, sezione lavoro, con la sentenza n. 48 del 15 marzo 2023, aveva accertato e dichiarato il diritto della ricorrente, docente, a ottenere la carta docente per l’anno scolastico di riferimento, per l’importo di euro 500,00 annui, condannando il Ministero a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente, oltre alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 750,00.

La sentenza era stata notificata e non era stata impugnata, passando in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 e rimaste prive di esito due richieste di esecuzione inviate via PEC, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’assegnazione di un termine all’amministrazione e, in difetto, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato lo stato di attuazione del giudicato. Dagli atti risultava che, nelle more, le spese di lite erano state pagate. Su questo punto il TAR ha precisato che, per effetto del provvedimento di distrazione contenuto nella sentenza ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura tra difensore distrattario e parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra i contendenti. Ne deriva che il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza, richiamando sul punto Cass. civ., sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041 e TAR Lazio, sez. II, 24 febbraio 2015, n. 3275.

Quanto al resto, il TAR ha rilevato che il Ministero non aveva ottemperato alla parte della sentenza relativa all’accertamento del diritto alla carta docente e alla conseguente condanna a metterla a disposizione della ricorrente. L’inadempimento era dunque parziale ma effettivo, non risultando alcuna prova di adempimento su quel capo del giudicato.

Alla luce di ciò, il ricorso è stato accolto e dichiarato l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, nei sensi indicati in motivazione. Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione per le attività esecutive.

Il Collegio ha quindi nominato il Prefetto di Prato, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, affinché provveda agli adempimenti occorrenti per l’ottemperanza integrale entro i successivi 60 giorni, nel caso in cui l’amministrazione non adempia nel termine assegnato. Le spese di giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre IVA e CAP, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore della procuratrice antistataria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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