Revoca soggiorno lungo periodo e bilanciamento pericolosità sociale e legami familiari (TAR Toscana n. 2018 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere disposta per il solo fatto dell’esistenza di una condanna penale, anche quando questa riguardi uno dei reati richiamati dall’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286/1998. L’Amministrazione deve esprimere un giudizio di pericolosità sociale attuale e prognostico, fondato su un esame complessivo e non parcellizzato dei fatti. Nel bilanciamento vanno considerati la natura del reato, la minaccia concretamente rappresentata, la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Il sindacato del giudice amministrativo resta di legittimità, con esclusione di ogni potere sostitutivo, e si arresta ove la valutazione discrezionale risulti ragionevole e motivata.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare, da anni, di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro. La Questura di Prato ne ha disposto la revoca all’esito di accertamenti svolti anche tramite il casellario giudiziale. Da questi è emersa una condanna definitiva per il delitto continuato previsto dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, con pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici, oltre a una successiva segnalazione per minaccia aggravata ex art. 612 c.p. e al rigetto della richiesta di revoca dell’obbligo di dimora.
L’interessato ha presentato osservazioni ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, allegando la lunga permanenza in Italia dall’età di dodici anni, l’attività di impresa individuale nel settore della tinteggiatura, la presenza dei genitori e dei fratelli, il coniuge e una figlia minore residenti in Marocco. La Questura ha comunque disposto la revoca, motivando sugli elementi acquisiti. Il ricorrente ha quindi impugnato l’atto davanti al TAR Toscana, che in sede cautelare aveva già respinto l’istanza con ordinanza n. 69 del 22 febbraio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo. Ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera c), d.lgs. n. 286/1998, il titolo è revocato quando manchino le condizioni del comma 4. Quest’ultimo richiede che lo straniero non risulti pericoloso per l’ordine pubblico e indica quali elementi rilevanti l’appartenenza alle categorie degli artt. 1, 4 e 16 d.lgs. n. 159/2011, le condanne anche non definitive per i reati di cui agli artt. 380 e 381 c.p.p., nonché la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo.
Da tale combinato disposto il TAR ricava che la condanna penale non è causa automaticamente ostativa. La valutazione è tecnico-discrezionale e il sindacato giudiziale resta di legittimità, senza potere sostitutivo. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui diniego e revoca del titolo di lungo periodo esigono un giudizio di pericolosità sociale e una motivazione articolata su più elementi, tale da escludere ogni automatismo: la cd. tutela rafforzata dei soggiornanti di lungo periodo.
Il TAR distingue poi l’ipotesi del diniego di rinnovo fondato sulla pregressa condanna per reati ostativi, rispetto alla quale la giurisprudenza ritiene legittima la valutazione di pericolosità compiuta a monte dal legislatore. Quando però sussistono vincoli familiari, il Questore deve operare il bilanciamento tra pubblica sicurezza e vita familiare, ai sensi dell’art. 5, comma 5, ultimo periodo, d.lgs. n. 286/1998, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, 30 giugno 2025, n. 5646. La medesima impostazione discende dal diritto dell’Unione: la Corte di giustizia, sentenza 3 settembre 2020, cause riunite C-503/19 e C-592/19, ha escluso che lo status possa negarsi per il solo precedente penale, richiedendo un esame specifico della natura del reato, della minaccia concreta, della durata del soggiorno e dei legami instaurati.
Nel caso concreto la Questura non si è limitata alla condanna. Ha valutato congiuntamente la natura del delitto, in materia di stupefacenti e in concorso, l’entità della pena, l’arresto in flagranza e la custodia cautelare, la prossimità temporale tra fatti, condanna definitiva e successiva segnalazione per reato diverso. Ha inoltre considerato che il coniuge risiedeva ancora in Marocco e che la minore età della figlia non era documentata.
La lunga permanenza e l’inserimento lavorativo non sono stati ignorati, ma motivatamente ritenuti insufficienti a neutralizzare il giudizio di pericolosità. Il TAR qualifica la valutazione come esente da irragionevolezza e conferma la legittimità dell’atto, rigettando il ricorso e compensando le spese per la natura degli interessi in gioco.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza