Carta docente, ottemperanza al giudicato e nozione nominale del credito senza interessi (TAR Lombardia n. 4832 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza di condanna al pagamento della carta elettronica per la formazione dei docenti, decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e accertata l’assenza di pagamenti anche parziali, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna all’amministrazione un termine per l’esecuzione, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Sul credito riconosciuto dal giudice ordinario non spettano interessi né rivalutazione, perché l’importo è fissato a valore nominale senza ulteriori maggiorazioni. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va negata quando, per l’esiguità del debito e le condizioni del debitore pubblico, risulti eccessivamente afflittiva.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme. La sentenza, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’amministrazione debitrice ed è passata in giudicato.
Non avendo il Ministero dato esecuzione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia. L’amministrazione si è costituita con atto di mera forma, resistendo senza formulare deduzioni sul punto. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 9 ottobre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento del titolo: la sentenza di condanna è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Rispetto ad essa è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che condiziona l’esecuzione delle condanne a carico delle amministrazioni pubbliche.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali, e non ha fornito alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum dalla parte resistente. Il ricorso è quindi fondato: il TAR dichiara l’inottemperanza e assegna al Ministero il termine di novanta giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento.
Il Collegio respinge invece le ulteriori pretese della ricorrente. Non spettano gli interessi sulla somma riconosciuta dal giudice ordinario, poiché l’importo, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, è espressamente indicato a valore nominale, senza maggiorazioni. Per la stessa ragione non è dovuta la rivalutazione: trattandosi di importo a valore nominale, il credito non è suscettibile di adeguamento.
Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il TAR ne esclude l’applicazione. La norma consente di non disporla in presenza di ragioni ostative da valutare in concreto, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, che richiama le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive o locupletazioni eccessive. Nel caso di specie rilevano i vincoli normativi e di bilancio e, soprattutto, l’esiguità del debito, che rende la misura sproporzionata.
In caso di inutile decorso del termine, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato competente, con facoltà di delega; il compenso è compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore antistatario, e sono liquidate in euro 800,00 oltre oneri, tenuto conto del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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