Compatibilità paesaggistica e onere probatorio del Comune sulle difformità (TAR Lombardia n. 4827 del 27.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 42/2004, il diniego fondato su una presunta abusività originaria dell’immobile deve trovare riscontro probatorio nel giudizio. Non è sufficiente il verbale di sopralluogo esterno svolto senza contraddittorio, né la dedotta divergenza tra progetto assentito e opera realizzata, quando le planimetrie originarie non consentano una lettura attendibile della collocazione del fabbricato. L’amministrazione che respinge l’istanza sul presupposto di un difetto del titolo edilizio originario assume un onere di allegazione e prova che, se non assolto, rende il provvedimento illegittimo. Il riesame va disposto nei limiti delle sole opere oggetto della richiesta, restando impregiudicato l’esercizio dei poteri sanzionatori ove il quadro probatorio sia implementato.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un immobile costruito sulla base di una licenza edilizia del 1968 e interessato da un ulteriore intervento nel 1994, ha presentato nel 2022 istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica concernente la diversa collocazione della rampa di accesso al seminterrato e piccole modifiche sui prospetti, al fine di ottenere il successivo titolo in sanatoria. Il Capo Area Territorio del Comune ha dichiarato inammissibile la richiesta con provvedimento del 19 gennaio 2024.
Il privato ha impugnato l’atto davanti al TAR Lombardia, deducendo l’insussistenza delle violazioni contestate, l’anteriorità delle opere rispetto all’apposizione del vincolo e la necessità di valutare i limiti dell’art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42/2004 alla luce del principio di proporzionalità. Il Comune si è costituito sostenendo di avere accertato difformità insormontabili: spostamento planimetrico del fabbricato e ampliamento volumetrico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nel rapporto tra contenuto della richiesta di accertamento e presupposti dell’inammissibilità dichiarata dall’amministrazione. L’istanza riguardava oggettivamente la sola diversa collocazione della rampa e modeste modifiche ai prospetti. Il diniego poggiava invece su un’assunta abusività originaria dell’intero immobile, non dedotta dal privato né ritualmente accertata.
Il ragionamento del Tribunale si concentra sul quadro probatorio. La tesi comunale non ha trovato riscontri idonei a essere processualmente convalidata. Il verbale di sopralluogo esterno del 15 gennaio 2024, peraltro svolto senza contraddittorio, non è risolutivo. Nemmeno lo sono le pretese affermazioni confessorie dei tecnici di parte, i quali hanno soltanto rilevato che le planimetrie allegate ai titoli abilitativi contenevano un estratto di mappa catastale con indicazione sommaria del fabbricato, tale da rendere impossibile dedurre una diversa collocazione del manufatto nel lotto.
Quanto all’aumento volumetrico, il Tribunale osserva che non vi è elemento concreto che smentisca l’ipotesi dell’errore grafico di rappresentazione nelle tavole originarie. L’incremento non è stato rilevato in occasione del rilascio dell’autorizzazione di abitabilità del 1971, nonostante l’ispezione tecnica, e ciò contraddice la tesi di una costruzione già allora parzialmente abusiva. Il primo motivo è dunque fondato, con assorbimento per pregiudizialità logica delle ulteriori censure.
Il provvedimento è annullato nei limiti indicati. Il Comune, nel riavviare il procedimento, dovrà avere riguardo alle sole modifiche interne e alla diversa collocazione della rampa, come da istanza del privato. Resta salvo l’esercizio dei poteri sanzionatori, qualora ne sussistano le condizioni e sia implementato il quadro probatorio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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