Carta docente: ottemperanza al giudicato esclude astreinte per crisi di finanza pubblica (TAR Veneto n. 447 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato formatosi sulla spettanza della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, fissando un termine per l’adempimento e nominando, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è automatica: la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico costituiscono ragioni ostative, valutabili in concreto, che possono giustificare il diniego della misura nei confronti del debitore pubblico.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito in qualità di docente a tempo determinato. Con sentenza n. 282/2024 dell’08.11.2024 il Tribunale di Rovigo aveva condannato l’Amministrazione a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, con accredito di € 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2019 al 2023.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, la docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione della carta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’astreinte. Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza delle condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. La sentenza da ottemperare è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria, ed è stata notificata all’Amministrazione il 23 novembre 2024.

Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato, non essendo contestato l’inadempimento dell’Amministrazione. Il TAR ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al giudicato, costituendo la Carta elettronica con l’accredito della somma determinata nel titolo azionato, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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