Carta docente ottemperanza giudicato oneri probatori limiti penalità di mora (TAR Sicilia n. 2753 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il ricorrente assolve l’onere probatorio con la dimostrazione del titolo esecutivo divenuto definitivo e della sua notificazione; incombe poi sull’amministrazione, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo. In mancanza di valida giustificazione dell’inadempimento, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato nel termine stabilito e nomina il commissario ad acta. La penalità di mora non è dovuta quando, per il tempo trascorso, la natura del credito e l’entità delle somme, risulta manifestamente iniqua. Il credito relativo alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente è liquidato al valore nominale, senza interessi né rivalutazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Patti, sezione lavoro, con sentenza n. 80/2024, aveva accertato il diritto del ricorrente a fruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirla per un valore di € 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023, oltre accessori e spese distratte in favore del difensore antistatario.
Il titolo esecutivo era stato notificato all’amministrazione e era passato in giudicato. Secondo il ricorrente, tuttavia, l’ente non aveva adottato alcun atto di concreta esecuzione. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, la condanna alle spese, la corresponsione degli ulteriori importi a titolo di rivalutazione e interessi e una penalità di mora per ogni ritardo o inosservanza. L’amministrazione si è costituita formalmente, senza contestare la documentazione prodotta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: notificazione del titolo esecutivo, passaggio in giudicato della sentenza e superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha poi richiamato il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Il ricorrente aveva fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario divenuta definitiva, secondo la previsione dell’art. 112, comma secondo, lett. c), cod. proc. amm.. Incombeva pertanto sull’amministrazione l’onere di dimostrare l’inefficacia di tali fatti. L’ente non ha però dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento e non ha contestato la documentazione avversaria. Ne è derivata l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato nel termine di novanta giorni.
L’obbligo di esecuzione è stato riconosciuto anche per le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguire il passaggio in giudicato e la registrazione. Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto: il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm. è imputabile alla libera scelta del creditore.
Quanto alla penalità di mora, il Tribunale l’ha esclusa perché manifestamente iniqua, considerati il tempo effettivamente trascorso dalla notificazione e dal passaggio in giudicato, la natura del credito e l’entità delle somme. Ha escluso anche l’ulteriore rivalutazione degli interessi, richiamando la sentenza ottemperanda: gli importi della carta docente non possono essere maggiorati di interessi o rivalutazione, poiché l’art. 2 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 ne indica l’importo al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta un dirigente dello stesso Ministero, con facoltà di delega, stabilendo che non spetti alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il principio dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, è stato applicato per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme, con richiamo a plurimi precedenti conformi. Le spese, infine, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 300,00, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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