Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 2757 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve al proprio onere probatorio dimostrando l’esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e divenuto definitivo, nonché l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Grava invece sull’amministrazione, che intenda sottrarsi all’esecuzione, l’onere di allegare e provare i fatti estintivi o impeditivi del diritto azionato, secondo il principio dell’art. 2697 c.c. La mera costituzione in giudizio, senza contestazione specifica dell’avvenuto pagamento, non integra prova dell’integrale adempimento e non preclude l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina pertanto l’esecuzione del giudicato entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di inerzia, il Commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 nella misura stabilita per la categoria 8^ della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, condannando il Ministero della Salute al pagamento con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, oltre accessori, e alla rifusione delle spese.

La sentenza, notificata e passata in giudicato, non era stata eseguita. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di penalità di mora ex art. 114 c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, verificando la sussistenza di tutti i presupposti dell’ottemperanza: la pretesa si fonda su un titolo esecutivo ritualmente notificato e definitivo, è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risulta provato l’esatto e integrale adempimento.

Il passaggio centrale riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica l’art. 2697 c.c. e ribadisce che i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. La ricorrente aveva dimostrato il fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.; incombeva quindi sul Ministero provare l’estinzione del diritto per integrale pagamento.

L’amministrazione, pur costituitasi, non ha allegato di aver corrisposto quanto dovuto né ha giustificato l’inadempimento. A fronte della prova del credito, dunque, l’estinzione dello stesso non risulta provata. Il ricorso è stato accolto e l’ordine di esecuzione fissato in novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Direzione del personale, dell’organizzazione e del bilancio del Ministero della salute, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dell’ufficio, escludendo il compenso in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015; sul punto richiama TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142 e TAR Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983.

La penalità di mora è stata invece negata, valorizzando le difficoltà dell’adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica, con richiamo a TAR Lazio, Roma, sez. II-ter, n. 10526/2024. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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