Ottemperanza al giudicato del g.o. e onere della prova dell’adempimento (TAR Sicilia n. 2754 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., spetta al ricorrente provare il fatto costitutivo, costituito dal titolo giudiziale passato in giudicato e dalla sua regolare notifica all’Amministrazione debitrice. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo di conformazione gravano invece sull’Amministrazione, secondo l’art. 2697 cod. civ.. L’Amministrazione che, costituitasi, non eccepisca né documenti l’avvenuto adempimento resta inadempiente e il ricorso di ottemperanza è accolto, con nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale civile di Catania – sezione Lavoro una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 7/2015, per sei anni scolastici. Il titolo era divenuto definitivo.

Rimanendo il Ministero inerte, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, chiedendo la condanna all’attribuzione della carta per un valore complessivo di € 3.000,00, oltre accessori. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza allegare l’avvenuto adempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Nel caso concreto la pretesa si fonda su un titolo assistito da efficacia di giudicato, attestato in atti, e sulla prova della regolare notifica della pronuncia all’Amministrazione debitrice: le formalità e i termini di legge risultano rispettati.

Il passaggio centrale riguarda la ripartizione dell’onere della prova. Il Ministero non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha giustificato l’inerzia serbata. Il Tribunale applica allora il principio per cui i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ..

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo — la sentenza del g.o. passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. — sarebbe spettato all’Amministrazione dimostrare l’inefficacia di tali fatti. Questa, costituitasi, non ha formulato alcuna deduzione. Il ricorso è dunque ammissibile e fondato.

Accolto il ricorso, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione alla sentenza mediante attribuzione della carta elettronica per il valore nominale indicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica. Non sono riconosciute le spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Per l’ipotesi di perdurante inadempimento è nominato sin d’ora commissario ad acta un dirigente del medesimo Ministero, con facoltà di delega e senza ulteriore compenso, ritenendosi l’attività rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, applicabile anche alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando sul punto TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 550,00, oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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