Carta docente, ottemperanza e commissario ad acta dirigente senza compenso (TAR Sicilia n. 996 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che riconosce il diritto alla Carta docente, il commissario ad acta nominato in un dirigente della stessa amministrazione resistente non ha diritto ad alcun compenso, rientrando il munus di ausiliario del giudice nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, pur dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, si applica per analogia a tutte le condanne al pagamento di somme di denaro. Il commissario è tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T.. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata negli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, sezione Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per l’aggiornamento e la formazione, con importo annuo di importo pari a quello previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per sei anni scolastici.

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero all’emissione della Carta e all’assegnazione sulla medesima della somma complessiva dovuta, oltre interessi e rivalutazione. Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato; decorso inutilmente il termine di art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha chiesto l’esecuzione davanti al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine dilatorio decorrente dalla notifica. Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze.

In caso di inutile decorso, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario di adeguata competenza, senza compenso. Il Collegio ha motivato richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015: la norma, dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo un orientamento amministrativo consolidato.

Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre imposto al commissario il deposito telematico degli atti tramite la procedura P.A.T., con l’apposito modulo, firmato digitalmente e inoltrato all’indirizzo PEC risultante dall’elenco dedicato, segnalando che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriere di responsabilità amministrativa.

Il Collegio ha infine disposto la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese di lite, liquidate con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, sono poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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