Carta del docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1024 del 10.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito in ottemperanza, ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente a fruire della carta del docente nella misura nominale annua prevista dalla legge. Accertata la notifica del titolo esecutivo e la scadenza del termine dilatorio di centoventi giorni, l’inerzia dell’amministrazione integra inottemperanza e giustifica la nomina del commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. è applicabile anche in presenza di condanna pecuniaria e non è incompatibile con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti.

Il Fatto

I ricorrenti chiedono al TAR l’esecuzione di una sentenza con cui il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il loro diritto a ottenere la carta del docente nella misura nominale di euro 500,00 annui. Il titolo è passato in giudicato dopo il rigetto delle impugnative proposte dal Ministero.

Secondo i ricorrenti, il giudicato sarebbe rimasto ineseguito. Domandano quindi che all’amministrazione sia ordinato di ottemperare, con previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La Motivazione della Corte

Il TAR ritiene fondata la domanda. I ricorrenti hanno notificato al Ministero il titolo esecutivo insieme alle sentenze che ne hanno determinato il passaggio in giudicato, così sancendo in via definitiva il diritto a fruire del beneficio. Risulta inoltre maturato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione.

L’inottemperanza del Ministero non è contestata. Al Ministero va pertanto ordinato di dare esecuzione al giudicato, accreditando a ciascun ricorrente, mediante carta del docente, l’importo nominale di euro 500,00 per ogni anno di servizio a decorrere dall’istituzione del beneficio, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per il caso di persistente inadempimento, il TAR nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi.

Non sussistono ragioni ostative all’applicazione della penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lett. e), cod. proc. amm. Il rimedio è compatibile con il contenuto del giudicato posto in esecuzione, di natura pecuniaria, come chiarito da Cons. Stato, Ad. Plen. n. 15 del 2014, e con la nomina del commissario, poiché si tratta di strumenti di tutela concorrenti. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale soddisfo.

Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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