Nulla la notifica alla società estinta notifica ai soci per la riscossione (Cons. Stato n. 1024 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento effettuata nei confronti di una società di persone già cancellata dal registro delle imprese è affetta da nullità insanabile, perché rivolta a un soggetto che non è più centro di imputazione di diritti e obblighi. L’estinzione della società produce un fenomeno successorio ex lege: i soci divengono titolari dei diritti e degli obblighi sociali, nei limiti della loro responsabilità. Ne consegue che l’atto di riscossione deve essere emesso e notificato ai soci, collettivamente e impersonalmente presso l’ultimo domicilio della società oppure singolarmente presso ciascuno di essi. La notifica alla società estinta non realizza lo scopo dell’atto e non può essere sanata dalla conoscenza che i soci ne abbiano avuto in altro giudizio.

Il Fatto

Gli eredi ed ex soci di una società in accomandita semplice, cancellata dal registro delle imprese nel 2011, impugnavano quattro intimazioni di pagamento emesse dall’agente della riscossione per complessivi € 129.531,32. I debiti riguardavano quote latte delle annate dal 1995/1996 al 2007/2008 e trovavano titolo in una cartella di pagamento notificata nel 2015 presso la sede sociale.

Il TAR Veneto accoglieva il ricorso per un profilo dirimente: al momento della notifica la società era già estinta, sicché l’atto era stato indirizzato a un soggetto non più esistente e non era stata provata alcuna trasmissione ai soci. L’AGEA proponeva appello, deducendo la tardività del ricorso di primo grado e la validità della notifica in forza del fenomeno successorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di irricevibilità dell’appello. Le controversie in materia di quote latte non rientrano nell’elenco delle materie a rito abbreviato di cui all’art. 119 c.p.a.: si tratta di misure patrimoniali di riequilibrio del mercato, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a. L’appello era quindi soggetto al termine ordinario di sessanta giorni, nella specie rispettato.

Nel merito, la questione decisiva concerne la regolarità della notifica della cartella presupposta. La ricevuta prodotta in appello comprova che l’atto fu ritirato presso l’ufficio postale da un delegato, moglie di un socio, e che l’intestazione era riferita alla società ormai cancellata. Il Collegio richiama la giurisprudenza della Cassazione: secondo Cass. civ. n. 30736/2021, la notifica della cartella, da compiersi presso la sede sociale, deve essere effettuata ai soci, sia pure collettivamente e impersonalmente indicati, e non alla società che non può più essere parte di alcun rapporto tributario. La successiva Cass. civ. n. 23534/2019 conferma che il debito sociale può essere riscosso dai soci, ma l’atto deve essere diretto a questi ultimi.

Da tali arresti il Collegio trae il principio che l’estinzione della società determina un trasferimento ex lege delle obbligazioni ai soci, ma non legittima l’indirizzo degli atti a un soggetto giuridico non più esistente. La richiesta di pagamento deve quindi essere emessa e notificata o ai soci collettivamente, presso l’ultimo domicilio sociale, o a ciascun socio personalmente. Non rileva, in senso contrario, la conoscenza della cartella manifestata dai soci in altro giudizio, né la richiesta di riunione ivi formulata.

L’appello è pertanto respinto, con conferma della nullità della notifica e, di riflesso, della nullità delle intimazioni impugnate. Il Collegio precisa di non poter sindacare l’eccezione di prescrizione dei crediti, non essendo stata oggetto di appello incidentale. La richiesta di ammissione di documenti nuovi è dichiarata inammissibile perché irrilevante, ferma restando la facoltà dell’AGEA di reiterare gli atti, ove la prescrizione non sia maturata. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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