Concorso pubblico e onere di motivare i titoli non valutati dalla commissione (TAR Puglia n. 313 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, una volta stabiliti dalla lex specialis e declinati dalla commissione i criteri di valutazione dei titoli, la commissione ha l’obbligo di motivare le proprie valutazioni. Per i titoli valutati l’obbligo è assolto con l’attribuzione del punteggio numerico nel rispetto del bando e dei criteri di massima; per i titoli non ritenuti validi è necessario evidenziare, già nella scheda di valutazione, le ragioni della mancata valutazione. La motivazione postuma addotta dall’amministrazione in giudizio non è consentita dall’ordinamento e integra eccesso di potere per difetto di motivazione. Resta fermo il limite del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni connotate da discrezionalità tecnica, sindacabili solo per macroscopiche illegittimità.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso per titoli ed esami indetto dall’Università del Salento per la copertura di due unità di categoria EP, area amministrativa gestionale. Con ricorso proposto il 13.2.2023 impugnava il decreto direttoriale di approvazione della graduatoria di merito, unitamente agli atti presupposti, dolendosi della mancata valutazione di taluni titoli inseriti nel curriculum allegato alla domanda.
In particolare contestava l’omessa considerazione delle esperienze professionali del sub-criterio B1, dell’incarico di responsabilità del sub-criterio B4 e delle pubblicazioni scientifiche del sub-criterio C1. L’amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. Il Tribunale, con ordinanza n. 1157 del 19 ottobre 2023, disponeva l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, essendo il ricorso notificato a soli due dei ventiquattro controinteressati.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità per difetto di interesse e di giurisdizione. Quanto alla prima, in materia concorsuale l’interesse a ricorrere sussiste anche quando dall’accoglimento consegua una migliore collocazione in graduatoria, in correlazione allo scorrimento che l’amministrazione può disporre durante il periodo di efficacia. Quanto alla seconda, il ricorso non mira allo scorrimento ma all’annullamento dell’atto di approvazione della graduatoria, contestando l’interesse legittimo a una corretta valutazione.
Nel merito il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità delle censure per asserita insindacabilità dell’attività tecnico-discrezionale. Se è vero che solo le macroscopiche illegittimità sono sindacabili, è altrettanto vero che, fissati i punteggi dalla lex specialis e dai criteri della commissione, su questa incombe l’obbligo di motivare le valutazioni effettuate.
Il Collegio richiama il principio secondo cui costituisce onere della p.a. motivare e rappresentare le ragioni per cui alcuni titoli non sono stati riconosciuti validi, non potendo tale dato essere ricavato in via induttiva dal candidato (TAR Lazio, Sez. Terza Quater, sent. n. 10878/2022). La difesa erariale ha giustificato la mancata considerazione dei titoli B1 con la loro non coerenza rispetto al profilo professionale: si tratta però di motivazione postuma, non consentita. È al momento della valutazione che la commissione deve specificare nella scheda le ragioni della mancata valutazione.
La scheda risulta quindi affetta da eccesso di potere per difetto di motivazione, oltre che da un errore materiale ammesso dalla stessa commissione e dalla difesa erariale sul titolo B4, non trascritto nella scheda. Gli atti sono annullati ai fini del riesame dei titoli indicati nel curriculum. È omesso l’esame della censura sul sub-criterio C1, rinunziata in udienza; il secondo motivo è assorbito perché proposto in via subordinata. Il ricorso è accolto, con condanna dell’amministrazione alle spese e compensazione verso i controinteressati.
Nota della Redazione
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