Carta docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 1314 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerenza del titolo esecutivo formato da una sentenza del giudice ordinario e la sua mancata esecuzione, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. Ove permanga l’inadempienza, nomina un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’ente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano tenendo conto del carattere seriale della controversia.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 313/2022 aveva accertato il diritto della ricorrente, docente, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Lo stesso giudice aveva condannato il Ministero al pagamento dell’importo corrispondente alle annualità omesse, oltre interessi e spese.

Formatosi il giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la creditrice ha convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’esecuzione della sentenza azionata, salvo che per le spese di lite. Ne discende l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse della ricorrente e nei termini indicati nella sentenza civile.

Il Tribunale assegna pertanto all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere all’esecuzione della sentenza, nella parte relativa all’accertamento del diritto al beneficio e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, da presentarsi dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione.

Quanto alla penalità di mora, il ritardo maturato giustifica la condanna dell’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento. Il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *