Ottemperanza al giudicato e penalità di mora sulla carta docente (TAR Toscana n. 1319 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, e ordina l’esecuzione assegnando un termine all’Amministrazione debitrice. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna dell’Amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Il Fatto

Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 402/2024, sezione lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle annualità in cui il beneficio è stato omesso, oltre interessi e spese di lite.

Formatosi il giudicato e decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’esecuzione del titolo, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza formulare deduzioni di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta l’avvenuta esecuzione della sentenza, salvo che per le spese di lite. Su questa premessa dichiara l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, nei limiti dell’interesse della ricorrente e nei termini fissati nella sentenza civile.

Il Tribunale assegna quindi all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere alle attività di esecuzione, nella parte relativa all’accertamento del diritto al beneficio e alla condanna al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva al decorso inutile del termine assegnato.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute. La decorrenza è fissata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo.

Le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre oneri e accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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