Carta docente: ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 183 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla condanna pecuniaria mediante accredito degli importi dovuti, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con un giudicato di condanna pecuniaria ed è cumulabile con la nomina del commissario ad acta, trattandosi di strumenti di tutela concorrenti. La misura della penalità può essere parametrata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale soddisfacimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla carta del docente — istituita dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 — per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, nella misura di euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire gli importi, maggiorati di interessi legali e rivalutazione nei limiti dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, è rimasta ineseguita. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo l’ordine di pagamento e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. L’amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato i presupposti processuali dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata al Ministero e all’Avvocatura dello Stato il 21 dicembre 2023, è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria ed è stato osservato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione, essendo la notifica del ricorso per ottemperanza del 6 settembre 2024.

Accertata l’inottemperanza non contestata, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, accreditando mediante carta del docente l’importo di euro 2.000,00 per gli anni scolastici indicati, oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di cui all’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con adempimento nei sessanta giorni successivi.

Il TAR ha inoltre ritenuto ammissibile la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., compatibile con il contenuto del giudicato di condanna pecuniaria — richiamando sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 — e cumulabile con la nomina del commissario, essendo strumenti di tutela concorrenti. La somma è stata determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento.

Le spese del giudizio di esecuzione seguono la soccombenza e sono state liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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