Danno da revoca del finanziamento e mancata impugnazione dell’atto lesivo (TAR Sardegna n. 36 del 25.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di risarcimento del danno derivante dalla revoca di un finanziamento pubblico è improcedibile nel merito, ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., quando il beneficiario non abbia tempestivamente impugnato il provvedimento di revoca dal quale il pregiudizio causalmente deriva. Il giudice esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche mediante l’esperimento degli strumenti di tutela previsti. L’onere di attivazione riguarda anche la domanda cautelare avverso l’atto lesivo, la cui mancata proposizione preclude la possibilità di evitare il danno in forma specifica. Il termine di 120 giorni decorre, per la domanda risarcitoria, dalla conoscenza del provvedimento finale di revoca e non dai pareri endoprocedimentali.

Il Fatto

La Provincia, poi sostituita dalla Città Metropolitana, in qualità di capofila di un partenariato con un Comune, aveva ottenuto un finanziamento regionale per la realizzazione di un serbatoio di laminazione con interventi di ingegneria ambientale su area sottoposta a tutela paesaggistica. Il progetto era stato escluso dalla valutazione di impatto ambientale con prescrizioni di mitigazione ed era stato sottoposto a valutazione di incidenza con esito positivo.

Dopo l’affidamento dell’appalto e la consegna dei lavori, una variante progettuale approvata in conferenza di servizi veniva esaminata dal servizio regionale competente, che dapprima la riteneva non assoggettabile a nuova verifica, poi, per l’inserimento dell’area in una Zona di protezione speciale, sottoponeva l’intero progetto a nuova valutazione di incidenza, conclusasi negativamente. Il servizio regionale disponeva quindi la revoca del finanziamento. La ricorrente ha chiesto l’annullamento di tali atti e la condanna della Regione al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito della Regione, che ritiene infondate. Il danno lamentato non deriva dal parere espresso dal servizio regionale, ma dal conclusivo provvedimento di revoca del finanziamento, che ha posto a carico dell’ente l’intero peso economico della vicenda. Il pregiudizio si perfeziona dunque solo con tale determinazione finale, comunicata a fine novembre 2011.

Ne consegue che la domanda risarcitoria, affidata all’ufficiale giudiziario per la notifica il 16 marzo 2012, risulta tempestiva entro il termine di 120 giorni previsto dall’art. 30 cod. proc. amm. L’eccezione di tardività è pertanto respinta.

Nel merito il ricorso non è meritevole di accoglimento. La ricorrente non ha impugnato tempestivamente i provvedimenti dai quali il danno deriva, in particolare la determinazione di revoca, omettendo così quell’iniziativa giurisdizionale che, se accolta, le avrebbe consentito di evitare il danno in forma specifica. Non è condivisibile l’assunto secondo cui l’annullamento non avrebbe evitato il pregiudizio per l’impossibilità di completare i lavori entro il termine fissato: si tratta di argomentazione apodittica, non riferita allo stato di avanzamento delle opere.

Il Collegio ritiene inoltre che non possa escludersi l’accoglimento di una eventuale domanda cautelare, né una definizione tempestiva nel merito, né una proroga del termine per l’ultimazione dei lavori. Sussistono pertanto i presupposti per applicare l’art. 30, comma 3, cod. proc. amm., che esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza, anche mediante gli strumenti di tutela previsti. Nel senso della non risarcibilità del danno per mancata presentazione della domanda cautelare avverso l’atto lesivo è richiamato il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 2174 del 2021.

Il ricorso è dunque respinto, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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