Impugnazione del regolamento urbanistico e termine decadenziale dalla pubblicazione (TAR Toscana n. 174 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di strumenti di pianificazione territoriale, le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie dell’area, tra cui la localizzazione di opere pubbliche e la disciplina di zona, hanno effetto conformativo diretto dello jus aedificandi e devono essere impugnate, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello strumento. Le prescrizioni di dettaglio di natura regolamentare, suscettibili di ripetuta applicazione, esplicano invece effetto lesivo solo con l’atto applicativo e possono essere contestate in quella sede. Il termine decadenziale decorre dalla pubblicazione anche quando l’efficacia dello strumento sia differita, non assumendo rilievo la scadenza del periodo di efficacia differita.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di unità immobiliari residenziali di un unico fabbricato in Viareggio. Impugnano la deliberazione consiliare con cui sono stati approvati il nuovo regolamento urbanistico e la variante semplificata al piano strutturale, unitamente agli atti presupposti.
La censura di maggiore rilievo riguarda la scheda norma relativa all’area ex Fervet, che i ricorrenti leggono come previsione del tracciato della via del Mare in adiacenza all’immobile, con incremento del traffico veicolare. Deducono inoltre la mancata adozione del quadro conoscitivo e l’illogicità del rigetto delle osservazioni presentate in fase di approvazione.
Il Comune eccepisce la irricevibilità per tardività della notifica rispetto alla pubblicazione sul B.U.R.T., oltre all’inammissibilità per genericità dell’interesse e per la natura della scheda norma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, che pure presentano profili di fondatezza, e accoglie l’eccezione di irricevibilità. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione, per consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, tra prescrizioni a effetto conformativo immediato e regole di dettaglio.
Appartengono alla prima categoria la zonizzazione, la destinazione di aree a standard e la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo. Per queste prescrizioni l’onere di immediata impugnativa decorre dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio. Le norme tecniche di dettaglio, suscettibili di ripetuta applicazione, ledono invece in occasione dell’atto applicativo e sono contestabili in quel momento.
Il Tribunale richiama sul punto T.A.R. Toscana, sez. III, 20 novembre 2017, n. 1414, nonché Cons. Stato, sez. IV, 19 maggio 2022 e Cons. Stato, sez. II, 29 luglio 2019, n. 5298. La griglia ricostruita vale, secondo il Collegio, anche per gli strumenti urbanistici generali individuati dalla normativa regionale.
Nel caso concreto i ricorrenti contestano la realizzazione e la localizzazione di un’opera pubblica e la disciplina di zona dell’area ex Fervet: previsioni con contenuto potenzialmente lesivo immediato della posizione vantata. Esse dovevano essere impugnate entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Poiché la pubblicazione sul B.U.R.T. è avvenuta il 18 dicembre e la notifica del ricorso il 5 maggio dell’anno successivo, il ricorso supera abbondantemente il termine di cui all’art. 29 c.p.a. e va dichiarato irricevibile. Il Collegio esclude che il termine possa spostarsi alla scadenza del periodo di efficacia differita dello strumento, pari a trenta giorni dalla pubblicazione: la decorrenza resta ancorata alla pubblicazione stessa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune.
Nota della Redazione
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