Carta del docente, ottemperanza al giudicato e penalità di mora (TAR Toscana n. 180 del 03.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento professionale. Accertata la perdurante inottemperanza, il Tribunale dispone l’esecuzione entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è compatibile con il giudicato di condanna pecuniaria e con la nomina del commissario, trattandosi di strumenti concorrenti, e può essere commisurata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ha accertato il suo diritto a ricevere la carta del docente — istituita dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 — per cinque anni scolastici, nella misura di euro 500,00 annui, e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione degli importi.

La sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, è rimasta ineseguita. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo l’ordine di pagamento e accreditamento delle somme dovute e la previsione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm. La sentenza del giudice del lavoro è stata notificata, è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l’avvio dell’esecuzione. L’inottemperanza del Ministero non è contestata.

Su queste basi il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, accreditando al ricorrente l’importo complessivo di euro 2.500,00 entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. La decisione chiarisce che la sentenza in esecuzione esclude espressamente la debenza degli interessi legali sulle somme, i quali possono essere riconosciuti solo dal passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm..

Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Tribunale nomina commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con intervento nei sessanta giorni successivi.

Il giudice ritiene inoltre ammissibile la penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15: la misura è compatibile con il contenuto del giudicato di condanna pecuniaria e con la nomina del commissario, poiché si tratta di strumenti di tutela concorrenti. La somma è determinata in misura pari agli interessi legali maturati sugli importi in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all’integrale pagamento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione a favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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