Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Liguria n. 290 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice del lavoro che condanna l’Amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni. L’accertamento presuppone la prova del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inottemperanza il TAR nomina Commissario ad acta e condanna l’Amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sull’importo del giudicato.

Il Fatto

Due docenti agiscono con ricorsi ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione Lavoro, n. 121/2024 del 25 gennaio 2024. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare a ciascuno la carta elettronica del docente ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per un importo complessivo di € 1.500,00 a ricorrente, oltre rivalutazione o interessi legali.

I ricorrenti deducono la mancata esecuzione del titolo e chiedono la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni violazione successiva o per ogni ritardo. Il Ministero si costituisce con comparse di mero stile. I ricorsi sono trattenuti in decisione alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi, proposti per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla medesima sentenza del giudice ordinario e connessi sotto il profilo oggettivo e, in parte, soggettivo.

Nel merito, i ricorsi sono fondati. I ricorrenti hanno prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova che i procedimenti sono stati promossi nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, come previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non contesta i lamentati inadempimenti e non risulta che abbia provveduto a dare esecuzione, in parte qua, alla sentenza del giudice del lavoro.

In conseguenza, il TAR ordina al Ministero di ottemperare alla sentenza del Tribunale di Genova rilasciando ai ricorrenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le rispettive carte elettroniche e accreditandovi le somme spettanti a ciascun avente diritto.

Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, il Collegio nomina Commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad un dirigente della stessa Direzione, che provvederà entro i trenta giorni successivi.

Il TAR accoglie anche le domande di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, con dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice e dies ad quem il giorno dell’esecuzione oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta. Le spese dei giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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