Reiterazione del vincolo espropriativo e risarcimento: danno-evento e onere della prova (TAR Sicilia n. 2042 del 31.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della pubblica amministrazione per illegittima reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione ha natura extracontrattuale e presuppone l’accertamento dell’ingiustizia del danno, della sua sussistenza, del nesso di causalità materiale e giuridico e dell’elemento soggettivo. Il danno non si presume in relazione automatica all’illegittimità del provvedimento, ma deve essere allegato e provato dal danneggiato. Nell’ipotesi in cui il terreno abbia successivamente conseguito destinazione edificatoria, il pregiudizio risarcibile non consiste nella perdita definitiva dello ius aedificandi, bensì nel ritardo con cui l’amministrazione ha attribuito la destinazione urbanistica. I danni-conseguenza devono formare oggetto di specifica dimostrazione, non essendo sufficiente il riferimento al valore di permuta rivalutato.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per la condanna del Comune al risarcimento dei danni derivanti dall’asserita illegittima reiterazione dei vincoli preordinati all’espropriazione gravanti sul proprio terreno, destinato dal PRG del 1986 a z.t.o. F e poi riclassificato, con il PRG del 2005, in zona S2 – attrezzature amministrative.

Avverso il PRG del 2005 il ricorrente proponeva ricorso, accolto dal TAR con sentenza n. 403/2010, passata in giudicato. Dopo la diffida al Comune, il terreno restava in zona bianca fino alla variante del 2012, approvata con decreto assessoriale del 20.11.2013, che lo classificava in z.t.o. B2. Esperito senza esito l’invito al pagamento, il ricorrente adisce il giudice amministrativo per il risarcimento, parametrando il pregiudizio al valore di permuta del terreno edificabile rivalutato al 2014.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la qualificazione della responsabilità della P.A. come extracontrattuale, operata dall’Adunanza Plenaria n. 7/2021, e la necessità di verificare ingiustizia, danno, nesso di causalità materiale e giuridico ex art. 1223 c.c. e elemento soggettivo, secondo Ad. Plen. n. 358 del 2019. La causalità materiale si accerta con il canone del “più probabile che non”, mentre quella giuridica richiama i limiti del danno emergente e del lucro cessante risarcibili in quanto conseguenza immediata e diretta.

Preliminarmente la domanda è circoscritta alla sola reiterazione portata dal PRG del 2005. Per i vincoli anteriori il pregiudizio non è ingiusto: essi non rientrano nell’accertamento della sentenza n. 403/2010 e derivano da strumenti urbanistici non tempestivamente impugnati, con conseguente elisione delle conseguenze dannose ai sensi dell’art. 30 c.p.a. e dell’art. 1227, comma 2, c.c.

Nel merito il ricorrente non prova né l’an né il quantum. Poiché il terreno è divenuto edificabile con gli strumenti urbanistici del 2012-2013, il danno non coincide con il valore di permuta rivalutato al 2014, che presupporrebbe la definitiva perdita dello ius aedificandi. Il danno-evento si sostanzia invece nel solo ritardo nell’assegnazione della destinazione urbanistica.

I danni-conseguenza risarcibili consistono nella differenza di valore del terreno edificabile tra la data del vincolo e la nuova destinazione, nella perdita di concrete occasioni di cessione o locazione e negli interessi legali. Il Collegio nega che la cessione ritardata integri di per sé un pregiudizio, potendo anzi compensare interessi e rivalutazione, e rileva che il terreno è stato inserito in zona già urbanizzata, con limitate aree edificabili. Mancando la prova di specifiche occasioni di vendita, il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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